Sez. L, Ordinanza n. 718 del 13/08/1982 (Rv. 422564 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RELATIVE AL CAPO DELLA DECISIONE ATTINENTE ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - RELATIVE AL CAPO DELLA DECISIONE ATTINENTE ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
Il capo della decisione attinente alla compensazione delle spese del giudizio, dato il carattere marginale ed accessorio della relativa statuizione, è sempre connesso agli altri capi della pronunzia, sicché, ove questi siano oggetto di impugnazione principale, l'indicata statuizione è suscettibile di impugnazione incidentale tardiva. (V 2899/82, mass n 420794; (V 1180/82, mass n 419064; (V 5417/81, mass n 416126; (contra 4708/81, mass n 415439).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)