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Sez. 3, Sentenza n. 4708 del 22/07/1981 (Rv. 415439 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PRONUNCIA SULLE SPESE - COMPENSAZIONE TOTALE - IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - TERMINI.*
Stato
decisa il 1981-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415439-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - PRONUNCIA SULLE SPESE - COMPENSAZIONE TOTALE - IMPUGNAZIONE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA NEL MERITO - TERMINI.*

L'interesse della parte, risultata vittoriosa nel giudizio, ad impugnare il capo della sentenza che abbia disposto la totale compensazione delle spese giudiziali, sorge dalla sentenza medesima e non dall'eventuale impugnazione di essa da parte del soccombente. Con la conseguenza che avverso tale statuizione il gravame deve essere proposto nei termini ordinari, senza che sia ammissibile la impugnazione incidentale tardiva. (Conf 2335/80, mass n 406027, sulla seconda parte; (Conf 5799/80, mass n 409626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)