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Sez. 4, Sentenza n. 2168 del 08/07/2014 Ud. (dep. 16/01/2015) Rv. 261764 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261764-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

È connotata da colpa non lieve - preclusiva, quindi, dell'esonero previsto dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 - la condotta del medico il quale si attiene a linee guida accreditate anche quando la specificità del quadro clinico del paziente imponga un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato dalle menzionate linee guida. (In motivazione la Corte ha precisato che la disciplina di cui al menzionato art. 3, pur trovando terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello della diligenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)