Sez. 4, Sentenza n. 7346 del 08/07/2014 Ud. (dep. 18/02/2015) Rv. 262243 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve - Condizioni - Ragioni.
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In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia e non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo regole di perizia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)