Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 novembre 1974, causa 34/74
Epigrafe
Nel procedimento 34-74,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal d'instance di Lille, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
S.A. ROQUETTE FRÈRES, con sede in Lestrem (dipartimento del Pas-de-Calais)
e
STATO FRANCESE, amministrazione delle Dogane,
domanda vertente sull'interpretazione di alcune disposizioni del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri), modificato in ispecie dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. Ó Dálaigh e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore (relatore) e H. Kutscher, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — I fatti e il procedimento
paragrafo 1
Considerato che taluni mercati valutari nell'ambito della Comunità avevano subito perturbazioni a causa di manovre speculative implicanti un afflusso anormale di capitali a breve termine, il Consiglio delle Comunità esprimeva, con risoluzione 9 maggio 1971 (GU n. C 58, pag. 1) la «propria comprensione» del fatto che, in certi casi, gli Stati membri che avessero registrato entrate eccessive di capitali allargassero eventualmente, per un periodo limitato, i margini di oscillazione dei tassi di cambio delle loro monete rispetto alle parità ufficiali.
paragrafo 2
Considerando inoltre che, se in uno Stato membro il tasso di cambio effettivo si scosta notevolmente dalla parità ufficiale, possono sorgere difficoltà nell'andamento del mercato comune agricolo, in quanto gli scambi cui si applica il tasso di cambio effettivo possono effettuarsi ad un prezzo che, espresso in moneta nazionale, risulta inferiore ai prezzi d'intervento o di acquisto previsti dai regolamenti comunitari in funzione della parità ufficiale, il Consiglio adottava il regolamento 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU 1971, n. L 106, pag. 1), regolamento col quale gli Stati membri che ammettessero per la propria moneta, nelle operazioni commerciali, un tasso di cambio superiore al limite dell'oscillazione consentita dalle norme internazionali venivano autorizzati, a determinate condizioni, a riscuotere all'importazione (e a concedere all'esportazione) di determinati prodotti agricoli degli importi di compensazione.
paragrafo 3
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 974/71, le disposizioni relative agl'importi compensativi si applicano ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, come pure ai prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui sopra e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono soggetti ad una disciplina specifica ai sensi dell'art. 235 del trattato CEE.
paragrafo 4
Secondo l'ultimo «considerando» del regolamento n. 974/71, gl'importi compensativi devono essere limitati a quanto strettamente necessario per compensare l'incidenza dei provvedimenti valutari sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento, ed essere applicati solo nei casi in cui tale incidenza provochi delle difficoltà.
paragrafo 5
Quanto al metodo di calcolo degli importi compensativi, l'art. 2 del regolamento n. 974/71 dispone che, per i pro dotti per i quali non sono previste misure d'intervento, e cioè per i prodotti trasformati, gl'importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto considerato, dell'applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del prodotto di base.
paragrafo 6
All'inizio del 1973, i tassi di cambio delle monete di taluni Stati membri, constatati sui mercati valutari, erano sensibilmente inferiori al margine di oscillazione consentito dal regime internazionale vigente alla data del 12 maggio 1971. Col regolamento 22 febbraio 1973, n. 509, che modifica il regolamento n. 974/71 (GU n. L 50, pag. 1), il Consiglio stabiliva quindi che gli Stati membri la cui moneta avesse subito una siffatta svalutazione avrebbero concesso all'importazione (e riscosso all'esportazione) degli importi compensativi.
paragrafo 7
Il regolamento n. 509/73 aggiungeva fra l'altro al regolamento n. 974/71 un art. 4 bis, a norma del quale, negli scambi coi Paesi terzi, gl'importi compensativi concessi all'importazione sono detratti dall'onere all'importazione e quelli riscossi all'esportazione sono detratti dalla restituzione, mentre, sia negli scambi fra Stati membri, sia in quelli coi paesi terzi, gl'importi compensativi da applicare in seguito alla svalutazione della moneta considerata non possono essere superiori all'onere gravante sulle importazioni dai paesi terzi.
paragrafo 8
Con regolamento 25 gennaio 1974, n. 218, «che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni tassi necessari per la loro applicazione» (GU n. L 24, pag. 1), la Commissione, avendo fra l'altro constatato che la moneta francese si era deprezzata oltre il limite dell'oscillazione autorizzata, fissava per la Francia gl'importi compensativi monetari da riscuotere all'esportazione e da concedere all'importazione di determinati prodotti agricoli.
paragrafo 9
A richiesta di detto Stato membro, veniva stabilito che tali importi compensativi sarebbero stati applicati a partire dal 21 gennaio 1974, data in cui era stata decisa la libera fluttuazione del franco francese.
paragrafo 10
Il 13 febbraio 1974, il ministero dell'economia e delle finanze pubblicava nel «Journal officiel» della Repubblica francese un avviso agli importatori ed esportatori di determinati prodotti agricoli ed alimentari, relativo agli importi compensativi monetari.
paragrafo 11
La ditta Roquette Frères, con sede in Lestrem (dipartimento del Pas-de-Calais), la cui principale attività consiste nella fabbricazione di prodotti amilacei derivanti dal granoturco, in gran parte destinati all'esportazione, si vedeva tichiedere dall'Amministrazione doganale francese, dal 28 gennaio 1974, il pagamento degli importi compensativi monetari sulle esportazioni di prodotti trasformati da essa effettuate tanto negli Stati membri, quanto nei paesi terzi.
paragrafo 12
La ditta assume di aver pagato, alla fine del mese di agosto 1974, a titolo di importi compensativi monetari, la somma di 6572107,23 FF.
paragrafo 13
Ritenendo ingiustificato il versamento dei suddetti importi, la Roquette intentava contemporaneamente due procedimenti: in forza dell'art. 215, 2o comma, del trattato CEE, essa proponeva a questa Corte un ricorso per danni contro la Commissione, ed inoltre adiva il Tribunal d'instance di Lilla contro l'Amministrazione doganale francese, nella persona del competente direttore regionale delle Dogane.
paragrafo 14
Con provvedimento 30 aprile 1974, il Tribunal d'instance di Lilla ha disposto, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, la sospensione del procedimento in attesa che la Corte di giustizia si pronunci sulle seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 15
1. Se l'onere gravante sulle importazioni da Paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento CEE n. 974/71, modificato in ispecie dal regolamento 22 febbraio 1973, n. 509, sia costituito, per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1, n. 2, del suddetto regolamento n. 974/71, il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito dell'organizzazione dei mercati agricoli,
a) dalla somma dell'elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base, e dell'elemento fisso, destinato a tutelare l'industria di trasformazione, ovvero
b) dal solo elemento mobile di cui sopra.
2. In caso di soluzione affermativa della questione sub a), e in mancanza di un importo compensativo per il prodotto di base «granoturco», se la simultanea applicazione d'importi compensativi di varia aliquota sui prodotti amilacei, il cui prezzo dipende da quello del granoturco (cfr. ad esempio JO della Repubblica francese 13 febbraio 1974), sia conforme
a) a quanto dispone l'art. 2, n. 2, del regolamento 974/71, nel senso chiarito dal quarto e dall'ultimo considerando dello stesso regolamento;
b) ai principi intesi a garantire normali condizioni di concorrenza fra cittadini di diversi Stati membri.
paragrafo 16
Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 16 maggio 1974.
paragrafo 17
Hanno depositato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, l'attrice nella causa principale (il 6 luglio 1974), la Commissione delle Comunità europee (il 29 luglio) e il governo del Regno di Danimarca (il 9 agosto).
paragrafo 18
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 19
L'attrice nella causa principale, il governo della Repubblica francese e la Commissione hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 1o ottobre 1974.
paragrafo 20
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 ottobre 1974.
paragrafo 21
Nel procedimento dinanzi a questa Corte, l'attrice è stata rappresentata dall'avv. Marcel Veroone, del foro di Lilla, il governo del Regno di Danimarca dall'ambasciatore Wandel-Petersen, il governo della Repubblica francese dal consigliere d'ambasciata Georges Sidre, e la Commissione dal suo consigliere giuridico sig. Jacques H. J. Bourgeois.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › A — Sulla prima questione
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale sottolinea che il trattato CEE tende ad armonizzare le condizioni di concorrenza per tutte le imprese della Comunità; il sistema degli importi compensativi monetari ha lo scopo di evitare o di limitare, salvaguardando tale uniformità nell'area comunitaria e, in alcuni casi, proteggendo le imprese della Comunità nei confronti di quelle dei Paesi terzi, le conseguenze nefaste delle oscillazioni monetarie.
paragrafo 2
Detto sistema riguarda perciò essenzialmente i prodotti di base, e solo in via subordinata i prodotti di trasformazione. Dalla motivazione del regolamento n. 974/71 risulta fra l'altro che esiste una stretta connessione fra i prelievi vigenti sui prodotti di base e l'elemento mobile del prelievo sui prodotti trasformati, come pure che gl'importi compensativi monetari si applicano solo qualora l'incidenza dei provvedimenti valutari sia negativa per i prodotti di base.
paragrafo 3
A norma dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, gl'importi compensativi sono pari (per i prodotti trasformati) all'incidenza, sui prezzi del prodotto considerato, dell'applicazione dell' importo compensativo al prezzo del relativo prodotto di base. Ora, va constatato che, in funzione del «livellamento» previsto dall'art. 4 bis aggiunto al regolamento n. 974/71 con il successivo regolamento n. 509/73, nessun importo compensativo è stato riscosso, negli ultimi mesi, sulle importazioni di granoturco; in effetti, il prezzo cif Rotterdam, per il granoturco proveniente da Paesi terzi, è stato quasi sempre superiore al prezzo d'entrata comunitario, di guisa che il prelievo all'importazione, e quindi l'onere all'importazione, sono risultati nulli. Essendo pari a zero l'importo compensativo sul granoturco, la sua incidenza sui prodotti derivati non può essere che nulla. L'istituzione d'importi compensativi all'esportazione dei prodotti amilacei è perciò direttamente in contrasto coi principi fondamentali del sistema, il quale prescrive interventi «limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base»; vengono inoltre violate le regole elementari della matematica.
paragrafo 4
Contrariamente a quanto afferma la Commissione, gli artt. 2, n. 2, 3 e 4 del regolamento n. 974/71 consentono nella fattispecie, tenuto conto dello scopo da perseguire, l'impiego del seguente metodo di calcolo:
paragrafo 5
determinazione dell'importo compensativo da applicare al granoturco;
determinazione dell'importo compensativo per i prodotti trasformati, partendo dall'importo vigente per i prodotti di base;
eventuale «livellament» per i prodotti trasformati: l'onere all'importazione di cui all'art. 4 bis dovrebbe coincidere, per i prodotti trasformati, col solo elemento mobile del prelievo; l'estensione del principio del «livellamento» all'elemento fisso del prelievo vigente per i prodotti trasformati equivarrebbe infatti, trattandosi di esportazioni, a far sopportare agli esportatori di prodotti trasformati un onere derivante dal fatto che, all'importazione, esiste un elemento fisso destinato a proteggere il loro settore industriale.
paragrafo 6
Questo metodo riesce a conciliare l'art. 2, n. 2, e l'art. 4 bis, ed evita il risultato illogico ed iniquo al quale porterebbe il metodo preconizzato dalla Commissione. Questa è tanto conscia dell'anormalità della situazione attuale da aver essa stessa proposto al Consiglio una modifica dell'art. 4 bis del regolamento n. 974/71.
paragrafo 7
La disciplina degli importi compensativi monetari è fondata sulla stretta concessione fra il prelievo vigente sui prodotti di base e l'elemento mobile del prelievo vigente sui prodotti trasformati. Non esiste, per contro, alcun nesso fra l'elemento fisso del prelievo, destinato a proteggere l'industria, ed il prezzo dei prodotti di base. Sarebbe quindi logico considerare come onere all'importazione il solo elemento mobile.
paragrafo 8
Il governo del Regno di Danimarca osserva che l'art. 4 bis, n. 2, 1o comma, del regolamento n. 974/71, norma analoga all'art. 55, n. 6, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, del 22 gennaio 1972, ha lo scopo di evitare che, attraverso il pagamento d'importi compensativi, la disciplina comunitaria venga sfruttata per mantenere i prezzi, nei singoli Stati membri, ad un livello inferiore, a seconda dei casi, a quello dei prezzi vigenti nei Paesi terzi o nella Comunità. L'espressione «onere all'importazione» designa tanto l'elemento mobile del prelievo (la cui riscossione serve a compensare, nell'ambito della Comunità, le differenze tra i prezzi comunitari e quelli praticati nei paesi terzi per i prodotti di base), quanto l'elemento fisso (che fa parte integrante del gravame imposto dalle norme comunitarie sulle importazioni di prodotti trasformati, pur se riscosso al fine di proteggere le industrie trasformatrici).
paragrafo 9
Il governo della Repubblica francese tiene a precisare che, pubblicando l'avviso agli importatori ed esportatori, il 13 febbraio 1974, e riscuotendo degli importi compensativi monetari all'esportazione di prodotti amilacei, esso non ha fatto altro che dare attuazione al regolamento n. 218/74. Esso ritiene tuttavia che, per attenersi al principio sancito dal regolamento n. 974/71, non dovrebbe riscuotersi alcun importo compensativo sulle esportazioni di prodotti derivati dai cereali, qualora importi del genere non vengano contemporaneamente riscossi sulle esportazioni di cereali.
paragrafo 10
a) Sul piano teorico, va osservato che il sistema degl'importi compensativi monetari è stato instaurato al fine di evitare che le oscillazioni dei cambi oltre i limiti fissati dal regime internazionale provochino uno sconvolgimento del sistema d'intervento contemplato dalle norme comunitarie, nonché anormali variazioni dei prezzi, che mettano in pericolo il normale sviluppo della congiuntura nel settore agricolo. Tenuto conto di questi obiettivi, dal regolamento n. 974/71 risulta chiaramente che l'applicazione degli importi compensativi monetari riguarda principalmente i prodotti di base, e solo in via subordinata i prodotti di prima o di seconda trasformazione; ai prezzi di questi ultimi non si dovrebbe comunque applicare che un importo compensativo pari alla sola incidenza dell'importo applicato ai prodotti di base. Nella fattispecie, non può esistere alcun importo compensativo per il granoturco: poiché il prezzo cif Rotterdam del granoturco importato da Paesi terzi è superiore al prezzo d'entrata comunitario, il prelievo all'importazione, e quindi l'onere sulle importazioni di detta materia prima, sono necessariamente nulli.
Per quanto riguarda i prodotti amilacei, il prelievo è costituito — a norma dell' art. 14 del regolamento di base per i cereali (regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU 1967, pag. 2269) — da un elemento mobile, corrispondente all' incidenza, sul loro costo di produzione, dei prelievi stabiliti per i prodotti di base, e da un elemento fisso, destinato a proteggere l'industria di trasformazione. Dalla collazione del testo dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, relativo al calcolo dell'importo compensativo monetario per i prodotti trasformati, con quello dell'art. 14 del regolamento n. 120/67, che riguarda il calcolo dell'elemento mobile del prelievo vigente per i prodotti trasformati, risulta chiaramente la differenza che esiste fra l'elemento mobile e l'elemento fisso, il che fa escludere che si debba tener conto di questo ultimo ai fini di un calcolo che riguarda unicamente l'incidenza dell'oscillazione dei prezzi della materia prima.
b) Sul piano pratico, la contraria interpretazione data dalla Commissione crea gravi distorsioni negli scambi coi paesi terzi e nella situazione in cui si trovano gli industriali francesi rispetto ai loro concorrenti degli altri Stati membri, il che è in contrasto con lo spirito del trattato CEE e in ispecie con l'art. 40 dello stesso.
Sembra, d'altra parte, che la Commissione abbia implicitamente ammesso il carattere negativo di tali conseguenze, dal momento che essa ha elaborato, il 25 febbraio e il 6 settembre 1974, delle proposte di modifica del regolamento n. 974/71. Nella seduta dei giorni 17 e 18 settembre 1974, il Consiglio ha del resto deciso di sospendere l'applicazione dell' art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71
La Commissione osserva che, data la situazione creatasi in seguito ai provvedimenti valutari francesi, all'inizio del 1974 ricorrevano tutti i presupposti contemplati dal regolamento n. 974/71 per la fissazione degli importi compensativi da applicare sia ai prodotti di base, fra cui il granoturco, sia ai prodotti trasformati, fra cui i prodotti amilacei. L'andamento dei prezzi sul mercato mondiale aveva avuto come conseguenza il fatto che l'onere all'importazione del granoturco (prelievo) era pari a zero, ovvero di minima entità; ora, secondo il principio del «livellamento» di cui all'art. 4 bis del regolamento n. 974/71, l'importo compensativo per il granoturco non poteva essere superiore a tale onere all'importazione. Le autorità francesi, cui era affidata — a norma del regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463, relativo alle modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU 1973, n. L 146, pag. 1) — l'attuazione del principio del «livellamento», avevano quindi applicato un importo compensativo ridotto al livello assai modesto del prelievo, ovvero non avevano applicato alcun importo. Per contro, l'onere all'importazione dei prodotti trasformati, costituito — in forza del regolamento n. 120/67 — da un elemento mobile, corrispondente al prelievo sui prodotti di base incorporati, e da un elemento fisso, destinato a proteggere l'industria di trasformazione, sussisteva comunque fino a concorrenza di questo elemento fisso. Secondo il principio del «livellamento», l'importo compensativo per i prodotti amilacei non può essere superiore all' onere all'importazione; le autorità francesi avevano quindi ridotto questo importo al livello dell'onere gravante sulle importazioni di prodotti amilacei, limitato nella fattispecie all'elemento fisso, in considerazione dell'entità minima dell'elemento mobile. Stando così le cose, per effetto del principio del livellamento, non era stato applicato (elo era stato solo parzialmente) l'importo compensativo fissato, in seguito alla svalutazione, per il granoturco (prodotto di base), mentre veniva comunque applicato, fino a concorrenza dell'elemento fisso del prelievo, l'importo fissato per i prodotti amilacei (prodotti di trasformazione). Sono questi i fatti criticati dall' attrice nella causa principale.
La nozione di «onere all'importazione» di cui all'art. 4 bis deve tuttavia necessariamente riferirsi, nel caso dei prodotti trasformati, all'intero prelievo contemplato, per questi prodotti, dal regolamento n. 120/67, cioè al prelievo composto sia dall'elemento mobile corrispondente all'onere gravante sul prodotto di base incorporato, sia dall'elemento fisso di protezione.
Questo assunto si basa sulla lettera dell' espressione «onere all'importazione», che costituisce una formula generica, non tecnica, assai raramente usata nei regolamenti comunitari, e con la quale il regolamento n. 974/71 ha manifestamente inteso designare i gravami aventi fini di protezione esterna, in tutti i loro elementi costitutivi.
D'altra parte, l'economia del regolamento n. 974/71 non consente di limitare la nozione di «onere all'importazione» al solo elemento mobile del gravame imposto ai prodotti di trasformazione importati: scegliendo come limite massimo il complesso degli elementi di protezione del sistema generale, e non l'elemento mobile o, più genericamente, l'elemento protettivo corrispondente all' onere gravante sulle importazioni dei prodotti di base incorporati, il regolamento ha inteso evitare notevoli difficoltà di attuazione pratica, che avrebbero potuto sorgere dalla diversità degli elementi mobili (fissati in funzione dell' origine dei prodotti) fra i quali sarebbe stato necessario effettuare una scelta.
La tesi dell'attrice nella causa principale può apparire seducente e, a prima vista, logica; non se ne può tuttavia accogliere il principio, in quanto ciò farebbe prevalere un correttivo — la regola del livellamento — sul sistema normale degli importi compensativi, ed impedirebbe che questo raggiunga il suo scopo essenziale.
L'esempio della carne suina mostra che l'applicazione d'importi compensativi ai prodotti trasformati, in mancanza d'importi del genere sui prodotti di base, non è affatto estranea alle finalità del regolamento n. 974/71. La protezione esterna, cui l'art. 4bis si riferisce come al limite oltre il quale non si applica più l'importo compensativo stabilito, è costituita — per la carne suina — dai vari elementi, uno solo dei quali è il prelievo sul prodotto di base incorporato, cioè sul frumento. Il fatto di applicare, in tal caso, l'importo compensativo solo a concorrenza del prelievo sul frumento porterebbe a disapplicare, in definitiva, gl'importi compensativi negli scambi intracomunitari di carne suina, ed a provocare, in caso d'intervento, quei fenomeni speculativi che il regolamento n. 974/71 ha per l'appunto lo scopo di evitare.
Nella proposta di modifica dell'art. 4 bis del regolamento n. 974/71, presentata al Consiglio il 25 febbraio 1974 (GU n. C 20, pag. 7), le Commissione ha inteso mantenere invariato il principio del livellamento, pur chiedendo che le venga attribuita la facoltà di apportarvi le deroghe necessarie, al fine di evitare talune sue conseguenze (fra l'altro, distorsioni della concorrenza) in una congiuntura internazionale completamente diversa.
paragrafo 11
Essa conclude che la prima questione andrebbe risolta nel seguente modo:
paragrafo 12
«L'onere all'importazione di cui all'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71 comprende sia l'elemento mobile, sia l'elemento fisso del prelievo che si applica ai prodotti trasformati, in forza dell' art. 14 del regolamento n. 120/67.»
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte › B — Sulla seconda questione
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale sostiene che — tenuto conto dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, il quale stabilisce che, per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di base, gl'importi compensativi sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto considerato, dell'applicazione dell'importo compensativo ai prezzi del prodotto di base da cui essi dipendono — sarebbe difficile ammettere che il livellamento dell'importo compensativo non avvenga parallelamente sia sul prodotto di base, sia sui prodotti di trasformazione, e che, data l'esistenza di un elemento fisso del prelievo per i prodotti trasformati, l'importo compensativo vigente per questi prodotti debba essere superiore all'incidenza dell'importo compensativo sul prodotto di base.
paragrafo 2
Risulta, d'altra parte, dalla motivazione del regolamento n. 974/71 che tutto il sistema degl'importi compensativi trova al tempo stesso un fondamento ed un limite nei rischi di sconvolgimento del sistema dell'intervento, cioè del regime dei prezzi dei prodotti di base. Non si capisce come possa essere necessario applicare l'importo compensativo su prodotti trasformati, quando il Consiglio non si è valso, per quanto riguarda il prodotto di base, della facoltà (offerta dal n. 2, 2o comma, dell'art. 4 bis, aggiunto al regolamento n. 974/71 dal regolamento n. 509/73) di non procedere al livellamento, perché senza dubbio ha ritenuto che la situazione del prodotto di base non giustificasse la deroga. Infine, una diversa applicazione degli importi compensativi, a seconda che si tratti del prodotto di base o dei prodotti trasformati, determinerebbe gravi alterazioni della concorrenza fra cittadini di diversi Stati membri.
paragrafo 3
Il governo del Regno di Danimarca rileva che gl'importi compensativi sui prodotti trasformati vengono stabiliti dalla Commissione, a norma dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, partendo dagli importi compensativi vigenti per i prodotti di base contenuti nei prodotti di trasformazione considerati; essi si applicano, tuttavia, solo entro i limiti in cui l'applicazione risulti conforme a quanto prescritto dall'art. 4 bis, n. 2, dello stesso regolamento. L'attuale prassi, criticata dall'attrice nella causa principale, è in realtà conciliabile con l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71.
paragrafo 4
D'altra parte, l'elemento fisso del prelievo ha lo scopo e l'effetto economico di garantire, nell'ambito della Comunità, prezzi più elevati per i prodotti trasformati, tali da poter coprire i più elevati costi di produzione comunitari. È quindi necessario tener conto di questo elemento nel raffronto indiretto dei prezzi, contemplato dall'art. 4bis, n. 2, del regolamento n. 974/71.
paragrafo 5
Una modifica dei tassi di cambio implica normalmente una perturbazione dell' equilibrio dei prezzi di mercato. Il prezzo d'equilibrio iniziale può tuttavia essere mantenuto, sul mercato stesso, grazie all' applicazione degli importi compensativi, che neutralizzano gli effetti di eventuali variazioni dei cambi. Ciò non ha alcuna ripercussione sull'effetto economico dell' elemento fisso, e permane quindi la protezione da questo offerta. Se l'importo compensativo venisse ridotto in conformità all'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, si avrebbe una neutralizzazione soltanto parziale delle oscillazioni monetarie.
paragrafo 6
È inesatto l'assunto dell'attrice nella causa principale, secondo cui la concorrenza sarebbe stata alterata; nello stesso modo si potrebbe allora sostenere che l'intero sistema degli importi compensativi ha l'effetto di alterare la concorrenza, in quanto inteso a garantire un livello di prezzi costante in un determinato settore dell'economia di un solo Stato membro. Ma è per l'appunto questo l'effetto cui si mira, per realizzare il fine della stabilità dei mercati nel settore agricolo.
paragrafo 7
Gli argomenti svolti dall'attrice nella causa principale per dimostrare che vi è stata alterazione della concorrenza non sono convincenti.
paragrafo 8
La Commissione presenta in sostanza, sulle questioni di validità che sono state sollevate, le seguenti osservazioni:
paragrafo 9
a) Sul problema del se l'applicazione (che tenga conto del principio del livellamento) di un importo compensativo al prodotto trasformato, senza che un importo del genere venga applicato al prodotto di base, sia conforme all'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, va rilevato che questa norma non vieta al Consiglio di limitare, in pratica, l'applicazione dell' importo compensativo sul prodotto di base, senza limitare in ugual misura la concreta applicazione dell'importo compensativo sul prodotto trasformato. L'art. 2, n. 2, stabilisce il metodo di calcolo dell'importo compensativo per i casi, come quello in esame, in cui ricorrono i presupposti per la fissazione dell'importo stesso; esso non pone l'ulteriore condizione che l'importo compensativo non possa essere fissato o applicato al prodotto di trasformazione se non quando un'importo del genere venga applicato anche al prodotto di base. L'ultimo «considerando» del regolamento n. 974/71 indica, del resto, che «gl'importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base».
Va d'altra parte considerato che le perturbazioni cui si dovrebbe poter far fronte mediante l'importo compensativo sui prodotti trasformati non scompaiono se, per motivi estranei al sistema di cui trattasi, l'importo compensativo non si applica al prodotto di base. Il quarto «considerando» del regolamento n. 974/71 conferma che l'applicazione dell'importo compensativo al prodotto trasformato — qualora, in forza del principio del livellamento, un importo del genere non venga applicato al prodotto di base — non è di per sé affatto in contrasto col sistema; infatti, né la «disorganizzazione del sistema d'intervento», né i «movimenti anormali di prezzi atti a compromettere lo sviluppo normale della congiuntura nel settore agricolo» scomparirebbero, qualora (per il fatto che l' «onere all'importazione» contemplato dall'art. 4 bis per i prodotti di base provenienti da Paesi terzi sia ridotto a zero in conseguenza dell' andamento dei prezzi mondiali) l'importo compensativo non si applichi al prodotto di base.
Anche ammettendo che l'art. 2, n. 2, non costituisca che una semplice regola tecnica per il calcolo dell'importo compensativo, e che la legittimità dell'applicazione di quest'ultimo al prodotto trasformato sia subordinata all'applicazione di un importo del genere al prodotto di base, l'art. 4 bis resterebbe comunque valido; in tal caso, esso dovrebbe essere considerato come una eccezione, prevista dal Consiglio, alla regola generale — art. 2, n. 2 — stabilita dallo stesso Consiglio.
b) Alla tesi dell'attrice nella causa principale, secondo cui sarebbe stata indebolita la sua posizione concorrenziale e sarebbe stato alterato il gioco della concorrenza, è facile opporre che la soluzione da lei proposta potrebbe anch'essa avere effetti negativi: anche la desapplicazione dell'importo compensativo per i prodotti trasformati potrebbe creare inconvenienti negli scambi intracomunitari.
D'altro canto, la circostanza che l'art. 4 bis abbia indebolito la posizione concorrenziale della ditta attrice nella causa principale, ed alterato il gioco della concorrenza fra la ditta stessa e le imprese di altri Stati membri, non è di per sé atta ad inficiare la legittimità dell'art. 4 bis, come si desume dalla sentenza della Corte 24 ottobre 1973(causa 43-72, Merkur-Außenhandels-GmbH, Raccolta 1973, pag. 1055).
La seconda questione dovrebbe quindi essere risolta nel senso che dal suo esame non sono emersi elementi atti ad inficiare la validità dell'art. 4 bis del regolamento n. 974/71.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 12
12/13 In conseguenza di tale interpretazione, pur se nel periodo considerato non è stato percepito alcun prelievo all'importazione del prodotto base in causa (granoturco), il regolamento della Commissione n. 218/74 ha tuttavia ribadito che i prodotti derivati — in particolare i prodotti amilacei — erano soggetti ad un importo compensativo corrispondente all'«elemento fisso» di cui all'art. 14 del regolamento n. 120/67. L'interpretazione data dalla Commissione all' espressione «onere all'importazione», sulla quale si fonda il regolamento n. 218/74, non è conforme agli artt. 2, n. 2, e 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, considerati alla luce della finalità di tale regolamento.
paragrafo 14
15/16 A norma dell'art. 2 del regolamento n. 974/71, le oscillazioni del corso del cambio andavano compensate totalmente per quanto riguarda i prodotti di base, mentre per i prodotti derivati — a norma del n. 2 dello stesso articolo — la compensazione doveva essere proporzionale all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prodotto di base. Tale norma stabilisce pertanto una correlazione tra l'applicazione degli importi compensativi ai prodotti di base e la loro applicazione ai prodotti derivati.
paragrafo 15
17/18 In caso di deprezzamento della moneta di uno Stato membro, è però opportuno evitare l'applicazione di importi compensativi troppo alti, che altererebbero l'equilibrio dei mercati comunitari; per questo motivo l'art. 4 bis, n. 2, ha stabilito che gli importi compensativi non possono essere superiori all'onere gravante sulle importazioni dai Paesi terzi. L'applicazione di tale norma ha avuto come conseguenza, in seguito all'aumento del prezzo dei cereali sul mercato mondiale, l'abolizione degli importi compensativi sull'importazione di granoturco a decorrere dal momento in cui il prezzo CIF ha eguagliato il prezzo d'entrata stabilito dal regolamento n. 120/67.
paragrafo 16
19/20 In una simile situazione era contrario agli scopi del regolamento n. 974/71 identificare l'«onere all'importazione» con l'elemento fisso del prelievo all'importazione dei prodotti derivati dai cereali, istituito per finalità completamente estranee all'obiettivo del regolamento n. 974/71 (tutela dell'industria di trasformazione). Includendo tale elemento nel calcolo dei coefficienti stabiliti nell'allegato I del regolamento n. 218/74, si è imposto agli esportatori di prodotti derivati un onere che non ha alcun nesso con le oscillazioni del corso dei cambi e si è ridotta quindi la loro capacità concorrenziale.
punto 1
Con provvedimento 30 aprile 1974, registrato in cancelleria il 16 maggio 1974, il Tribunal d'instance di Lilla ha deferito alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 2, n. 2, e 4 bis, n. 2, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971 n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1) — modificato, in particolare, dal regolamento 22 febbraio 1973 n. 509 (GU n. L 50, pag. 1) — e sulla compatibilità con tale regolamento dell'applicazione di importi compensativi all'esportazione di prodotti amilacei, contemplati dal regolamento della Commissione 25 gennaio 1974 n. 218 (GU n. L 24, pag. 1), che fissa gli importi compensativi monetari in esecuzione del regolamento n. 974/71.
punto 2
Tali questioni mirano a stabilire se l'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento CEE n. 974/71, modificato in ispecie dal regolamento 22 febbraio 1973, n. 509, sia costituito, per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1, n. 2, del suddetto regolamento n. 974/71, il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito dell'organizzazione dei mercati agricoli,
a) dalla somma dell'elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base, e dell'elemento fisso, destinato a tutelare l'industria di trasformazione, ovvero
b) dal solo elemento mobile di cui sopra.
punto 3
In caso di soluzione affermativa della questione sub a), e in mancanza di un importo compensativo per il prodotto di base «granoturco», se la simultanea applicazione d'importi compensativi di varia aliquota sui prodotti amilacei, il cui prezzo dipende da quello del granoturco, sia conforme
a) a quanto dispone l'art. 2, n. 2, del regolamento 974/71, nel senso chiarito dal quarto e dall'ultimo considerando dello stesso regolamento;
b) ai principi intesi a garantire normali condizioni di concorrenza fra cittadini di diversi Stati membri.
punto 4
Le questioni sono state presentate in occasione di un ricorso intentato dalla ditta Roquette Frères contro l'amministrazione doganale francese per ottenere il rimborso di importi compensativi versati all'esportazione di prodotti amilacei derivati dal granoturco. Come risulta dalle osservazioni presentate alla Corte, sulle quali non vi è stata contestazione, nel periodo in cui tale versamento è stato effettuato nessun importo compensativo era dovuto — in forza delle disposizioni del regolamento n. 974/71 — per l'importazione di tale prodotto di base, a causa dell'aumento dei prezzi sui mercati mondiali.
punto 5
Il governo della Repubblica francese ha affermato in udienza che, riscuotendo importi compensativi all'esportazione dei prodotti in causa, esso ha semplicemente applicato alla lettera il regolamento della Commissione n. 218/74, pur considerandolo sostanzialmente incompatibile con i principi del regolamento del Consiglio n. 974/71.
punto 6
Per evitare che l'aumento delle oscillazioni del corso delle monete di taluni Stati membri perturbasse il normale funzionamento dei mercati agricoli, il regolamento n. 974/71 e le relative norme integrative hanno istituito importi compensativi da riscuotere all'importazione e versare all'esportazione.
punto 7
A norma dell'art. 2, n. 1, del suddetto regolamento, tali importi sono fissati, in funzione delle oscillazioni rilevate nel corso dei cambi, per i prodotti di base per i quali sono previsti provvedimenti d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
punto 8
Per i prodotti derivati, «gli importi di compensazione» — come stabilisce il n. 2 dello stesso articolo — «sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto di base da cui dipendono».
punto 9
Il regolamento n. 509/73 — che integra il regolamento n. 974/71 — dispone all'art. 4 bis, n. 2, che «negli scambi tra gli Stati membri ed in quelli con i paesi terzi, gli importi di compensazione applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai Paesi terzi».
punto 10
Gli importi compensativi in vigore al momento in cui furono effettuate le esportazioni di cui è causa sono stati fissati dal regolamento della Commissione n. 218/74 e, in particolare, dal suo allegato I.
punto 11
Come si desume dalle spiegazioni fornite nel corso del procedimento, la Commissione ha interpretato l'espressione «onere all'importazione», di cui all'art. 4 bis del regolamento n. 974/71, come riferentesi ai prelievi contemplati dal regolamento 13 giugno 1967 n. 120, che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU pag. 2269). L'art. 13 di tale regolamento prevede la riscossione, al momento dell'importazione di prodotti base, di un prelievo unico, stabilito in funzione della differenza fra i prezzi mondiali ed il prezzo interno della Comunità. Quanto all'importazione di prodotti derivati, l'art. 14 prevede un prelievo composto di due elementi: un «elemento mobile», pari all'incidenza, sul costo di produzione dei prodotti trasformati, del prelievo stabilito per i prodotti base, ed un «elemento fisso» destinato a tutelare l'industria di trasformazione.
punto 14
In effetti, l'istituzione degli importi compensativi ha il solo scopo di ripristinare l'equilibrio degli scambi di prodotti agricoli, alterato dalle oscillazioni del corso del cambio in taluni Stati membri. Com'è affermato nell'ultimo considerando preliminare dal regolamento n. 974/71, «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base».
punto 21
Pertanto, la prima questione va risolta come segue:
L'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento n. 509/73, è costituito — per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1, n. 2, del suddetto regolamento n. 974/71 il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli — dal solo elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base.
punto 22
Poiché alla prima questione sub a) è stata data una risposta negativa, la seconda questione è svuotata di contenuto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
23/24 Le spese sostenute dal governo del Regno di Danimarca, dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle CC.EE., che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Tribunal d'instance di Lilla, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
statuendo sulle questioni sottopostele, con provvedimento 30 aprile 1974, dal Tribunal d'instance di Lilla, afferma per diritto:
L'onere gravante sulle importazioni da paesi terzi, ai sensi dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento n. 509/73, è costituito — per i prodotti contemplati dalla lettera b) dell'art. 1, n. 2, del suddetto regolamento n. 974/71, il cui prezzo dipende da quello dei prodotti per i quali sono previsti interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli — dal solo elemento mobile, inteso a compensare la differenza di prezzo dei prodotti di base.
Firme
Lecourt
Ó Dálaigh
Mackenzie Stuart
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 novembre 1974.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt