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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 gennaio 1976, causa 55/75

Decisione
decisa il 1976-01-22
ECLI
ECLI:EU:C:1976:8

Epigrafe

Nel procedimento 55-75, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Berlino nella causa dinanzi ad esso pendente tra BALKAN-IMPORT EXPORT GMBH e HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF, domanda vertente sulla validità degli importi compensativi monetari riscossi in applicazione del regolamento del Consiglio n. 974/71, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco, H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: G. Reischl, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971 n. 974 (GU n. L 106 del 12 maggio 1971, pag. 1) ha istituito un sistema di importi compensativi monetari da adottarsi negli scambi tra Stati membri e con i paesi terzi. Il sesto considerando di detto regolamento stabilisce che «detti importi devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure di intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà».
paragrafo 2
Il 25 aprile 1974 l'attrice importava in Germania 14490 kg di formaggio pecorino bulgaro, acquistato nell'ambito di un contratto a lunga scadenza, datato 29 novembre 1972, stilato in DM (prodotto della voce 04.04 E I b 4 della tariffa doganale comune). L'amministrazione convenuta nel procedimento principale ingiungeva all'attrice di versare l'importo compensativo monetario di 9244,62 DM, calcolato in base ad un'aliquota di 63,80 DM/100 kg.
paragrafo 3
L'attrice riteneva che l'ingiunzione fosse incompatibile con il diritto comunitario, perciò adiva il Finanzgericht di Berlino che, con ordinanza 4 giugno 1975, ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 4
1. Se la riscossione di un importo compensativo all'importazione di formag gio pecorino (voce doganale 04.04 E I 4) da paesi terzi, in forza del regolamento CEE del Consiglio n. 974/71 (nella versione in vigore il 25. 4. 1975), fosse conforme al diritto comunitario ancora il 25 aprile 1974, tenuto conto in particolare dell'esenzione dall'importo compensativo all'importazione di altre qualità di formaggio, esenzione disposta dal regolamento CEE della Commissione 14 maggio 1973, n. 1265.
paragrafo 5
In caso di soluzione affermativa della prima questione:
paragrafo 6
2. Se fosse giustificata la riscossione, effettuata il 25 aprile 1974, di un importo compensativo di 63,80 DM il quintale su del formaggio pecorino importato da paesi terzi. In particolare, come si giustifichi questo importo dal punto di vista contabile.
paragrafo 7
Il Finanzgericht, nella motivazione, dichiara che i suoi dubbi circa la conformità della riscossione litigiosa con il regolamento n. 974/71 sono sorti in quanto dal maggio 1973 alcuni formaggi italiani e svizzeri sono stati esentati dal pagamento dell'importo compensativo monetario (regolamento della Commissione del 14 maggio 1973 n. 1263 che modifica gli importi compensativi monetari, GU n. L 130 del 17 maggio 1973, pag. 1). Il Finanzgericht ritiene che i tipi di formaggi esentati, sul mercato lattiero-caseario, siano molto più venduti del pecorino. Se possono venir importati senza «difficoltà», ai sensi del regolamento n. `974/71, non dovrebbero nemmeno esistere difficoltà per l'importazione del pecorino.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice › Sulla prima questione

paragrafo 1
La riscossione di un importo compensativo monetario sul formaggio pecorino di cui alla voce 04.04 E I b 4 della TDC non è compatibile con il regolamento del Consiglio n. 974/71, né con le altre disposizioni di diritto comunitario.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice › Sulla prima questione › I — Sulla legittimità dell'importo compensativo

paragrafo 1
Il regolamento n. 974/71, emendato dal regolamento n. 2746/72 del Consiglio (GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 148), all'art. 1 stabilisce che la riscossione degli importi compensativi si effettua «soltanto se l'applicazione delle misure monetarie… dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli». Nelle sue pronunce in materia di importi compensativi, la Corte di giustizia ha assunto una posizione energica sulla nozione di «perturbazione».
paragrafo 2
Nella causa 5-73 (sentenza 24. 10. 1973, Balkan/Hauptzolìamt Berlin-Packhof, Racc. 1973, pag. 1091) la Corte ha insistito sulla provvisorietà degli importi compensativi, determinata dallo stato di crisi. Nel frattempo, il sistema di importi compensativi è però stato integrato nella politica agricola comune e migliorato e consolidato come sistema. Nella causa 34-74 (sentenza 12. 11. 1974, Roquette/ Francia, Racc. 1974, pag. 1229) la Corte ha rilevato che «l'istituzione degli importi compensativi ha il solo scopo di ripristinare l'equilibrio degli scambi di prodotti agricoli, alterato dalle oscillazioni del corso del cambio in taluni Stati membri». Infine, nella causa 74-74 (sentenza 14. 5. 1975, Comptoir national technique agricole/Commissione, Racc. 1975, pag. 533), la Corte ha affermato che, data l'eccezionalità del sistema di importi compensativi, l'esistenza di perturbazioni negli scambi agricoli costituisce la condizione non solo dell'istituzione, ma anche del mantenimento in vigore degli importi compensativi per un determinato prodotto.
paragrafo 3
L'attrice ammette che la Commissione, a questo proposito, dispone di un ampio potere discrezionale, però nel caso di formaggi di cui alla voce 04.04 E I b 4, l'esercizio di tale potere si è risolto in un eccesso di potere.
paragrafo 4
1. Costituisce eccesso di potere la violazione del principio di uguaglianza, in quanto la Commissione non ha esentato i formaggi di cui sopra, mentre invece col regolamento n. 1265/73 sono stati esonerati tipi di formaggio la cui importazione aveva sul mercato lattiero-caseario ripercussioni ben più rilevanti dell'importazione del pecorino. 2. L'eccesso di potere risulta inoltre dal fatto che non vi era da temere alcuna perturbazione, pur tenendo conto, come la Corte ha ammesso nella sentenza 14 maggio 1975 summenzionata, non solo dei fattori monetari, ma anche delle condizioni del.mercato. Nonostante che, secondo la ricorrente, fosse chiara l'impossibilità di una perturbazione provocata dall'importazione del prodotto litigioso (inesistenza di prodotti nazionali tedeschi identici o concorrenti, aumento dei prezzi nel paese d'origine, stipulazione del contratto in DM, alti costi di produzione e di trasformazione), la Commissione ha continuato a negare l'esenzione. 3. La conservazione dell'importo compensativo litigioso implica indiscutibilmente un prezzo di rivendita ai consumatori troppo elevato e lede gravemente il commercio, in violazione degli artt. 39, n. 1 e 110 del trattato CEE. 4. Esclusa la possibilità di perturbazioni, la tassa versata non può più configurarsi — nemmeno in parte — come importo compensativo monetario, ma va considerata tassa d'effetto equivalente incompatibile sia con l'art. 19 del regolamento n. 804/68 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13) sia con la TDC.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice › Sulla prima questione › II — Sulla legittimità dell'aliquota dell'importo compensativo litigioso

paragrafo 1
L'attrice ricorda che gli importi compensativi vanno limitati alle aliquote assolutamente necessarie ad ovviare agli effetti delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per cui è previsto un prezzo di intervento. Da tali effetti deve pure dipendere la conservazione degli importi compensativi.
paragrafo 2
Nella fattispecie, l'aliquota prescelta per gli importi compensativi era troppo elevata: la rivalutazione del DM è stata in parte controbilanciata dalla rivalutazione di alcune monete straniere, le spese dei produttori tedeschi che importano macchine o concimi sono diminuite per effetto della rivalutazione, l'agricoltura tedesca ha fruito di versamenti compensativi rilevanti a carico dei fondi pubblici e l'alto indice di inflazione di alcuni paesi ha fatto notevolmente aumentare i loro prezzi.
paragrafo 3
L'attrice osserva ancora che gli importi compensativi — di per sé già molto elevati — sono ulteriormente aumentati a seguito del rialzo dei prezzi di intervento dopo il 1972. Avrebbe invece dovuto avvenire esattamente il contrario. La funzione naturale di un importo compensativo è quella di attutire le brusche ripercussioni di un'oscillazione, diluendole nel tempo. Nel caso dei prodotti di base per cui vige un prezzo di intervento, il lasso di tempo è inevitabilmente maggiore che per i prodotti di trasformazione, come il pecorino.
paragrafo 4
In varie comunicazioni citate dall'attrice, la Commissione avrebbe del resto riconosciuto la natura perturbatrice degli importi compensativi, rispetto all'omogeneità del mercato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice › Sulla prima questione › III — In subordine, per il caso che la prima questione venga risolta in senso affermativo

paragrafo 1
L'attrice propone che la Corte, prima di pronunciarsi sulla seconda questione, consulti un esperto circa l'incidenza dei provvedimenti monetari sul prezzo del pecorino al momento delle importazioni.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
A giudizio della Commissione, il tenore della prima questione rivela come il Finanzgericht sia del parere che all'epoca dell'importazione litigiosa, il 25 aprile 1974, vi erano circostanze che avrebbero potuto indurre a dare una valutazione diversa da quella data dalla Corte di giustizia nella sentenza del 24 ottobre 1973 (causa 5-73, Balkan, summenzionata), in cui la Corte ha affermato che le questioni sottopostele non avevano messo in luce elementi tali da inficiare la validità della tassa compensativa gravante sul pecorino importato dalla Bulgaria.
paragrafo 2
Prima di esaminare le questioni sottoposte alla Corte, la Commissione ricorda che il regolamento n. 974/71 è stato emendato due volte dopo che la Corte si è pronunciata sul caso Balkan 5-73. Con il regolamento n. 2746/72 del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972) il Consiglio ha conferito indole vincolante al sistema degli importi compensativi e l'ha inserito nell'ambito della politica agricola comune in forza degli artt. 28, 43, e 235 del trattato, mentre con il regolamento n. 1112/73 del Consiglio del 30 aprile 1973 (GU n. L 114 del 30. 4. 1973, pag. 4), si è disgiunta dal dollaro americano la base di calcolo degli importi compensativi.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › I — Se il mercato agricolo sia stato perturbato

paragrafo 1
La Commissione analizza l'argomento secondo cui l'importazione di pecorino bulgaro non avrebbe potuto provocare«perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli» ai sensi dell'art. 1, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 974/71, modificato dall'art. 1 del regolamento n. 2746/72 del Consiglio.
paragrafo 2
a) L'avvocato generale e la Corte stessa, nella causa 5-73, hanno disatteso l'argomento obiettando che «dato il carattere generico e forfettario del sistema di compensazione, e data la necessità di un suo pronto adattamento alle continue fluttuazioni monetarie, era lecito alla Commissione di tener conto unicamente delle perturbazioni per gruppi di prodotti, indipendentemente dalla loro provenienza» (Racc. 1973, pag. 1116). La Commissione aggiunge che se non venisse versato l'importo compensativo sul pecorino bulgaro, ne verrebbe a soffrire la posizione concorrenziale di determinati formaggi di origine comunitaria, già scossa dalle restrizioni all'importazione sancite da Stati Uniti, Canada, Spagna e Svizzera. b) Contrariamente a quella che pare essere l'opinione del Finanzgericht, l'esenzione concessa ad alcuni formaggi importati dall'Italia o dalla Svizzera non è indicativa quanto all'insussistenza di una perturbazione. Pur se, vista l'esenzione concessa ad altri tipi, la conservazione dell'importo compensativo per il pecorino potrebbe apparire come un'incongruenza, tale incongruenza non è sufficiente a rendere illegittima la conservazione dell'importo compensativo per il prodotto litigioso, finché, nei confronti di tale prodotto, sussistano i presupposti giuridici prescritti dal regolamento n. 974/71. Tali presupposti sussistono poiché, per il pecorino bulgaro, la situazione sul mercato non è affatto mutata rispetto al momento dell'importazione che ha originato la causa 5-73, Balkan. c) L'atteggiamento della Commissione non può essere definito incongruente e nemmeno vi si può ravvisare uno sconfinamento dai limiti del potere discrezionale ammesso dalla giurisprudenza della Corte, specie nella sentenza 24 ottobre 1973 (causa 43-72, Merkur/Commissione, Racc. 1973, pag. 1075), nella quale si specifica che si tratta in sostanza di stabilire se la Commissione abbia esercitato arbitrariamente tale potere. Sotto questo profilo, la soluzione della questione dell'esame dei formaggi italiani Grana Padano e Parmigiano Reggiano è già contenuta nella sentenza 5-73. La questione dell'esonero dei formaggi italiani e quella dell'esonero dei formaggi provenienti dai paesi terzi non sono problemi analoghi, anzitutto per il fatto che nel primo caso entra in gioco il principio della preferenza comunitaria e poi perché tali formaggi hanno prezzi estremamente elevati e sono destinati ad usi speciali. La Commissione si richiama in proposito alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa 5-73. Per quel che riguarda l'esenzione dei formaggi svizzeri, la Commissione osserva che si tratta ancora di prodotti molto cari (l'Emmenthal è venduto a 165,54 u.c./q franco frontiera), mentre il pecorino bulgaro — sempre franco frontiera — costa 95 u.c., secondo la tariffa doganale. Per questo motivo, l'incidenza dei provvedimenti monetari è inferiore, fin dall'inizio, nel caso di prodotti svizzeri. La Commissione ammette che l'esonero concesso ai prodotti svizzeri rappresenta un caso limite e che è impossibile stabilire a priori se vi sia o meno il pericolo di perturbazioni. Inoltre l'esenzione è stata concessa anche per motivi di politica commerciale. La Svizzera ha sempre sostenuto che gli importi compensativi monetari violano le disposizioni del GATT se superano l'importo massimo dei dazi consolidati nell'ambito del GATT. Pur se la Commissione dissente da questo punto di vista sul piano giuridico, ha preferito tenerne conto onde evitare difficoltà con uno dei partners commerciali della Comunità. Tali considerazioni sono legittime nell'ambito del sistema degli importi di compensazione monetari, poiché il regolamento n. 974/71 non può venir applicato a prescindere dagli altri aspetti della politica comunitaria, specie dalle finalità dell'art. 110 nel campo della politica commerciale. Tutti i regolamenti di base relativi all'organizzazione dei mercati agricoli ricordano la necessità di tener debito conto degli obiettivi di detta disposizione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione › II — Sulla discriminazione

paragrafo 1
Anche se si dovesse concludere che la situazione del formaggio bulgaro, sotto l'aspetto degli importi di compensazione, non differisce essenzialmente da quella dei formaggi svizzeri, resterebbe da dimostrare che la diversità di disciplina costituisca una discriminazione ai sensi dell'art. 40, n. 3, secondo capoverso del trattato, cioè che vi sia discriminazione tra «consumatori», tra i quali rientrano gli importatori. Tale discriminazione però non sussiste in quanto:
paragrafo 2
a) Il pecorino bulgaro non è necessariamente concorrente delle varietà di formaggio svizzere ed italiane di prezzo elevato. L'attrice ha insistito nel sottolineare che il pecorino fa parte di un mercato molto specializzato. b) Gli importatori di pecorino bulgaro godono di un regime speciale d'importazione che non dovrebbe, nonostante la riscossione di un importo compensativo monetario, situarli in una posizione più sfavorevole di quella in cui si troverebbero abolendo l'importo compensativo. Il regolamento del Consiglio 28 marzo 1974, n. 664 (GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 54) stabilisce, in particolare per i prodotti litigiosi, una riduzione dei prelievi per le importazioni dai paesi terzi, aumentando i prezzi minimi (prezzi franco frontiera) d'importazione.
paragrafo 3
Il regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463 (GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1) stabilisce all'art. 16:
paragrafo 4
a) «Per quanto concerne … il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i valori franco frontiera dei prodotti di cui alle sottovoci… 04.04 E I b) 4 … si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa, maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore … dell'importo di cui al paragrafo 2 … non è inferiore … al valore franco frontiera sopra citato». b) «L'importo di cui al paragrafo 1, primo trattino, si ottiene applicando al valore franco frontiera … un coefficiente corrispondente alla percentuale di apprezzamento o di deprezzamento della moneta dello Stato membro importatore».
paragrafo 5
In altre parole, per effetto del combinato disposto del regolamento del Consiglio n. 664/74 e dell art. 16 del regolamento della Commissione n. 1463/73, il formaggio bulgaro, che poteva venir importato nella Comunità versando un prelievo ridotto, se il suo prezzo franco frontiera non superava il minimo prescritto, sul quale si calcolava il prelievo, può esser importato a prezzo inferiore senza aumento del prelievo. La differenza tra il vecchio prezzo minimo e il prezzo minimo diminuito rappresenta per l'appunto la diminuzione del prezzo di tale prodotto espresso in DM, risultante dalla rivalutazione di questa moneta. Poiché l'importo compensativo monetario ha precisamente lo scopo di compensare tale differenza di prezzo, ci troviamo di fronte a due norme che si elidono a vicenda.
paragrafo 6
Grazie a bassi costi di produzione, la Bulgaria è appunto in grado di offrire il formaggio pecorino ad un prezzo franco frontiera diminuito.
paragrafo 7
La differenza tra il sistema di riduzione del prezzo minimo d'offerta (vigente per i formaggi bulgari) e quello dell esenzione dall'importo compensativo (vigente per i formaggi svizzeri) sta nel fatto che nel secondo caso lo Stato esportatore non deve versare la somma corrispondente all'importo compensativo, mentre nel primo caso lo Stato esportatore non ha alcun vantaggio, poiché il prodotto è offerto a prezzo più basso.
paragrafo 8
L'esistenza del regime speciale di offerte a prezzi minimi diminuiti, esposto sopra, non potrebbe comunque interpretarsi nel senso che l'importazione del prodotto in questione non sarebbe in grado di provocare perturbazioni nello Stato membro importatore. Questo regime rappresenta una soluzione di compromesso tra la necessità fondamentale di applicare la compensazione monetaria, da un lato, e considerazioni di politica commerciale, dall'altro. Esso può rimanere in vigore finché le offerte a prezzi minimi (diminuiti) non presentano alcun pericolo, in linea di massima, per il mercato comunitario.
paragrafo 9
La Commissione aggiunge che la conservazione del sistema degli importi compensativi è pure dettata dalla loro importanza negli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, la soppressione pura e semplice della compensazione monetaria farebbe sì che il prodotto proveniente da paesi terzi potrebbe venir importato nella Comunità tramite lo Stato membro che ha la moneta interna con rapporto più favorevole rispetto all'unità di conto per l'importazione a prezzo minimo. Il prodotto verrebbe poi riesportato negli Stati membri a moneta più forte eludendo la compensazione monetaria sul prezzo artificialmente ridotto.
paragrafo 10
La conservazione di regimi diversi per i formaggi bulgari e per i formaggi svizzeri è quindi basata su validi motivi e non provoca discriminazioni a danno dei primi.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni della Commissione › Sulla seconda questione

paragrafo 1
La Commissione attira l'attenzione su un nuovo sistema di calcolo degli importi compensativi istituito dal regolamento 1o marzo 1973, n. 648 (GU n. L 64 del 9. 3. 1973, pag. 1) e conservato nel regolamento n. 1463/73.
paragrafo 2
Nel sistema precedente si applicavano importi compensativi diversi a seconda che si trattasse di scambi intracomunitari o extracomunitari. Questo sistema implicava una miriade di aliquote, perciò i regolamenti nn. 648/73 e 1463/73 hanno istituito un importo compensativo di base, valido per gli scambi intracomunitari ed extracomunitari. Le imperfezioni derivanti dall'indole forfettaria dell'importo di base vengono corrette mediante un «coefficiente monetario» applicato ai prelievi ed alle restituzioni, che corrisponde all'incidenza della situazione monetaria dello Stato membro in questione. Di conseguenza, la compensazione monetaria propriamente detta, contemplata dal regolamento n. 974/71, risulta dalla contemporanea applicazione di un «importo monetario di base» e di un coefficiente correttore sui prelievi. Per le importazioni in Germania, l'applicazione del coefficiente correttore al prelievo consente di individuare e di determinare la parte di compensazione monetaria già insita nel prelievo. Per questa ragione questa parte, che nel nostro caso è pari a DM 21,59, viene defalcata dall'importo compensativo.
paragrafo 3
Nella fattispecie, con questo criterio si ottiene un onere compensativo effettivo di 42,21 DM (63,80-21,59 = 42,21) invece dell'importo compensativo di 63,80 DM/q. Raffrontato con l'importo compensativo applicato nella causa 5-73 (45,50 DM) l'importo di 42,21 DM, nella misura in cui è stato applicato dall'amministrazione tedesca, rivela che l'onere non era eccessivo.
paragrafo 4
Per quanto riguarda il metodo di calcolo dell'importo compensativo da applicarsi al prodotto litigioso, esso deriva, a norma dell'art 2, n. 2, del regolamento n. 974/71, da quello da applicarsi al burro e al latte scremato in polvere, prodotti di base per i quali esistono prezzi di intervento. Benché, rispetto alla causa 5-73, il metodo di derivazione sia stato migliorato, facendo distinzione tra i tipi di formaggio, il mantenimento non è stato comunque radicale e le ragioni per cui nella causa 5-73 la Corte ha riconosciuto la validità del metodo più rudimentale allora applicato, valgono a più forte ragione nel presente caso.
paragrafo 5
La Commissione propone quindi la seguente soluzione:
paragrafo 6
L'esame delle questioni pregiudiziali non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità della determinazione di un importo compensativo, a norma del regolamento n. 947/71 del Consiglio, per un formaggio della sottovoce 04.04 E I b) 4 importato dalla Bulgaria il 25 aprile 1974. Ciò vale pure per l'entità di detto importo compensativo, in relazione con la disciplina di cui all'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1463/73 della Commissione.
paragrafo 7
All'udienza del 19 novembre 1975 l'attrice, con l'avv. Ehle del foro di Colonia e la Commissione, rappresentata dal suo agente sig. Gilsdorf, hanno svolto gli argomenti esposti nelle memorie scritte.
paragrafo 8
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 dicembre 1975.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 4 giugno 1975, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 1975, il Finanzgericht di Berlino ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato, due questioni circa la legittimità della disposizione, di cui alla parte 5 dell'ali. I del regolamento della Commissione 29 marzo 1974, n. 725 (GU n. L 89 dell'1. 4. 1974, pagg. 1 e 18) che modifica gli importi compensativi monetari, con la quale si determina in 63,80 DM/100 kg l'importo compensativo gravante sull'importazione nella Repubblica federale delle merci contemplate dalla voce 04.04 E I b) 4 della tariffa doganale comune (formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra) (GU n. L 1 dell'1. 1.1974), nei limiti in cui la stessa disposizione riguarda l'importazione dalla Bulgaria di dette merci.
punto 2
Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra un importatore e l'amministrazione doganale tedesca, controversia vertente sulla compatibilità tra la disciplina comunitaria e l'applicazione dell'importo compensativo summenzionato ad un'importazione di pecorino bulgaro effettuata il 25 aprile 1974. Dal fascicolo risulta che i dubbi circa la legittimità della disposizione di cui trattasi sono sorti in quanto la Commissione ha definito e delimitato la sfera d'applicazione dell'importo compensativo in questione, ma non ha concesso alcuna esenzione per i prodotti relativi importati dalla Bulgaria, il che costituirebbe violazione dell'art. 1, n. 2, 2o comma, del regolamento della Commissione 12.5.1971, n. 974 (GU n. L 106 del 12 maggio 1971), nella versione emendata, tra l'altro, dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972 n. 2746 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972) e dal regolamento del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509 (GU n. L 50 23. 2.1973), relativi all'istituzione — dapprima facoltativa, poi obbligatoria — di importi compensativi negli scambi di determinati prodotti agricoli tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. Inoltre, la presunta illegittimità potrebbe scaturire dalla discriminazione operata a danno dei formaggi di cui alla voce 04.04 E I b) 4 rispetto ad altri formaggi importati dall'Italia e dalla Svizzera, esentati dall'importo compensativo.
punto 3
Il regolamento del Consiglio n. 974/71, come emendato dai regolamenti n. 2746/72 e n. 509/73, obbliga gli Stati membri che ammettono che la loro moneta, negli scambi commerciali, possa oscillare oltre i limiti minimo e massimo consentiti dalla disciplina internazionale in vigore il 12 maggio 1971, a riscuotere o versare, a seconda dei casi, per alcuni prodotti agricoli esportati o importati, importi compensativi destinati a compensare l'incidenza dell'oscillazione del corso del cambio sui prezzi di detti prodotti nell'interscambio con i paesi terzi o con gli Stati membri. A norma dell'art. 1, n. 2, 1o comma, lett. a) e b), del regolamento n. 974/71, la riscossione o il versamento di importi compensativi riguarda i prodotti agricoli per i quali sono previsti provvedimenti d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, nonché i prodotti il cui prezzo dipende dal prezzo dei prodotti sub a) e che sono soggetti ad una organizzazione comune di mercato o disciplinati in modo speciale, come stabilito dall'art. 235 del trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 4
Dalla motivazione del provvedimento di rinvio risulta che il primo quesito mira anzitutto ad accertare se la legittimità della disposizione litigiosa possa venir inficiata dal fatto che, nella materia che essa disciplina, rientra il prodotto di cui trattasi, mentre i fenomeni monetari che hanno indotto ad instaurare il sistema degli importi compensativi — in particolare l'aumento di valore del marco tedesco — alla data del 25 aprile 1974 non potevano più far temere che l'importazione dalla Bulgaria del prodotto litigioso potesse provocare perturbazioni sul mercato tedesco dei prodotti agricoli.
punto 5
Il formaggio in questione non verrebbe prodotto nella Comunità né farebbe concorrenza ai prodotti caseari comunitari. Per di più, l'aumento dei costi di produzione avrebbe implicato un rialzo del prezzo reale cui il prodotto litigioso è offerto franco frontiera; il nuovo prezzo non dovrebbe far temere distorsioni della concorrenza sul mercato comunitario. Nella fattispecie i motivi di apprensione dovrebbero essere ancor minori, poiché la fattura è stilata in DM.
punto 6
È pacifico che la merce, il cui assoggettamento all'importo compensativo ha originato la presente controversia, rientra tra i prodotti obbligatoriamente soggetti alla disciplina degli importi compensativi in forza dell'art. 1 del regolamento n. 974/71. È pure pacifico che, al momento dell'importazione di cui trattasi, non sussistevano i presupposti per l'esenzione contemplati dall'art. 8, n. 2, dello stesso regolamento.
punto 7
In virtù dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, è concesso far ricorso al sistema degli importi compensativi «soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al paragrafo 1 dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli». A norma dell'art. 6 del regolamento n. 974/71, spetta alla Commissione, che delibera secondo la cosiddetta procedura del comitato di gestione stabilire se vi sia un rischio di perturbazioni.
punto 8
Dovendo dare un giudizio su una complessa situazione economica, la Commissione e il comitato di gestione dispongono in proposito di un ampio potere discrezionale. Il sindacato giurisdizionale sull'esercizio di detto potere deve perciò limitarsi agli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dai limiti del potere discrezionale.
punto 9
Non è possibilie interpretare l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71 nel senso che obblighi la Commissione a stabilire di volta in volta, o per ciascuna, merce e per ciascun paese di provenienza, se vi sia rischio di perturbazioni. Lo stesso tenore della disposizione dimostra che, a questo proposito, si possono effettuare valutazioni globali. In particolare, precise esigenze, inerenti all'applicazione pratica del sistema, consentono di prendere in considerazione gruppi di prodotti nel valutare l'eventualità di perturbazioni nell'interscambio agricolo. Un esempio tipico può essere costituito da un gruppo di merci rientranti nella stessa voce doganale e soggette allo stesso regime di prelievi.
punto 10
Inoltre, se l'importazione della stessa merce potesse dar luogo ad una valutazione diversa del rischio di perturbazione, a seconda della provenienza della merce medesima, non solo ciò metterebbe a repentaglio l'utilità del sistema, ma potrebbe provocare deviazioni di traffico. Infine, la Commissione non deve solamente prendere in considerazione gli effetti di un deprezzamento o di un aumento di valore della moneta di uno Stato membro sugli scambi tra i paesi terzi e detto Stato, ma deve tener conto anche delle conseguenze di tali oscillazioni sugli scambi tra i vari Stati membri relativamente al gruppo di prodotti in questione. Dai documenti prodotti dalla Commissione risulta infatti che, se si abolissero gli importi compensativi criticati, potrebbero verificarsi deviazioni di traffico attraverso gli Stati membri a moneta svalutata, deviazioni atte a provocare distorsioni negli scambi. Infine, la Commissione non deve pronunciarsi sul rischio di perturbazioni tenendo unicamente conto del prezzo franco frontiera reale in una data operazione, ma può assumere come elemento di base per la valutazione dati forfettari, ma attendibili, come i prezzi minimi franco frontiera stabiliti, in pratica di concerto con i paesi terzi, nell'ambito del regolamento del Consiglio 28 marzo 1974, n. 664, adottato in esecuzione dell'art. 8 del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968 (GU n. L 151 del 30.6.1968).
punto 11
Perciò, anche se fosse provato che nell'aprile 1974 l'importazione di formaggio bulgaro in Germania, al prezzo franco frontiera indicato nei documenti prodotti dall'attrice, non poteva provocare perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli in Germania, ciò non significherebbe affatto che la Commissione abbia commesso un errore manifesto o abbia palesemente ecceduto dai limiti del proprio potere discrezionale quando ha ritenuto che l'importazione da paesi terzi, in generale, del gruppo di prodotti derivati dal latte comprendente il pecorino avrebbe potuto, in mancanza di importi compensativi, perturbare gli scambi di prodotti agricoli nella Comunità.
punto 12
Aggiungasi che nella Comunità si producono formaggi simili a quelli oggetto della controversia e che non è stato dimostrato che il prodotto in questione presenti caratteristiche tali da far escludere la possibilità ch'esso faccia concorrenza ai prodotti comunitari.
punto 13
Il giudice a quo, richiamandosi all'esenzione concessa ad alcune varietà di formaggi italiani e svizzeri, chiede poi se, rifiutandosi di riservare lo stesso trattamento al pecorino bulgaro, la Commissione non abbia violato il principio della parità di trattamento. Esso espone in proposito che, se la Commissione non ravvisa alcun pericolo di perturbazioni nell'importazione di detti formaggi italiani e svizzeri, nemmeno il pecorino bulgaro dovrebbe provocarne.
punto 14
Benché l'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 974/71 stabilisca i criteri di calcolo degli importi compensativi e ne determini l'entità massima, ciò non significa che la Commissione, per talune importazioni da paesi terzi e per motivi attinenti all'esercizio di altri poteri conferitile dal trattato, non possa impegnarsi ad applicare aliquote inferiori o concedere esenzioni pattizie. I trattati non sanciscono un principio generale secondo cui la Comunità deve garantire la parità di trattamento, sotto ogni aspetto, anche nell'interscambio extracomunitario e gli operatori economici non possono comunque far valere un siffatto principio generale.
punto 15
Per quel che riguarda in particolare i formaggi importati dall'Italia, il principio generale della preferenza comunitaria fa sì che il rischio di perturbazioni possa essere valutato con criteri diversi a seconda che il prodotto provenga da uno Stato membro o da un paese terzo. Circa i prodotti svizzeri, si deve rilevare anzitutto che, ai fini del principio della parità di trattamento, non ha rilievo la possibilità di concorrenza tra formaggi svizzeri e formaggi bulgari, bensì la loro comparabilità quanto all'eventuale effetto nocivo della loro importazione sugli scambi di prodotti agricoli. Sotto questo aspetto la Commissione ritiene che l'importazione di formaggi svizzeri, offerti ad alto prezzo franco frontiera (165,54 u.c. per l'Emmental), costituisca un pericolo di perturbazioni meno grave dell'importazione di pecorino bulgaro, offerto franco frontiera a prezzi decisamente inferiori. Come si è detto sopra, la Commissione, nel valutare il pericolo di perturbazioni, può tener conto dei prezzi d'offerta franco frontiera fissati forfettariamente. Non ha quindi alcuna importanza lo stabilire se — come sostiene l'attrice nella causa principale, contraddetta però della Commissione — i prezzi d'offerta franco frontiera effettivi del pecorino bulgaro nell'aprile 1974 fossero superiori ai prezzi d'offerta franco frontiera effettivi dell'Emmental.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 16
Si chiede poi «se fosse giustificata la riscossione, effettuata il 25 aprile 1974, di un importo compensativo di 63,80 DM il quintale su del formaggio pecorino importato da paesi terzi. In particolare, come si giustifichi questo importo dal punto di vista contabile».
punto 17
L'attrice nella causa principale sostiene che l'aliquota di 63,80 DM/100 kg viola il principio di cui all'ultimo considerando del regolamento del Consiglio n. 974/71, il quale recita: «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure di intervento».
punto 18
Nella sentenza 24 ottobre 1973 (causa 5-73, Balkan; Racc. 1973, pag. 1117) la Corte ha dichiarato che l'analisi dei criteri con cui era stato calcolato l'importo compensativo applicato nel marzo 1972 alle importazioni di pecorino bulgaro non aveva messo in luce elementi che potessero far dubitare della legittimità della riscossione. In seguito, le modalità di calcolo sono state precisate, sotto un duplice aspetto, da altri regolamenti. Da un lato, il regolamento della Commissione 1o marzo 1973, n. 648 (GU n. L 64 del 9. 3.1973, pag. 1) e il regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463 (GU n. L 146 del 4. 6.1973, pag. 4, art. 4, n. 4) stabiliscono che l'importo compensativo, detto «importo compensativo di base», in caso d'aumento di valore della moneta nazionale, sarà ridotto di un coefficiente proporzionale all'incidenza sul prelievo della situazione monetaria dello Stato membro interessato. D'altro canto il regolamento della Commissione 30 novembre 1973, n. 3259 (GU n. L 332 del 3.12.1973, pag. 1) ha sostituito il sistema dell'importo compensativo unico forfettario per tutti i tipi di formaggio con un sistema che contempla categorie di formaggi caratterizzate dal contenuto di grassi e di albumina, ed ha fissato uno specifico importo compensativo per ciascuna categoria. Per di più, il metodo di calcolo dell'importo compensativo impiegato per stabilire l'importo compensativo oggetto della causa principale corrisponde esattamente a quello impiegato nella causa 5-73. Le modifiche sopra indicate, nel caso di importazioni in uno Stato membro la cui moneta tenda ad aumentare di valore, implicano una riduzione dell'onere costituito dall'importo compensativo rispetto alla situazione precedente.
punto 19
Dalle considerazioni che precedono risulta che l'esame delle questioni sottoposte alla Corte non ha messo in luce elementi che possano inficiare la legittimità dell'importo compensativo di cui è causa.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 20
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Berlino, con ordinanza 4 giugno 1975, afferma per diritto: L'esame delle questioni sottoposte alla Corte non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la legittimità dell'importo compensativo di cui è causa.

Firme

Lecourt Monaco Kutscher Donner Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 gennaio 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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