Sez. L, Sentenza n. 2868 del 08/05/1985 (Rv. 440618 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA E REITERATA - CONTRATTO COLLETTIVO DISCIPLINANTE IL COMPORTO SECCO E NON ANCHE QUELLO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - VALUTAZIONE, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, COME ELEMENTO DI IRRAZIONALITÀ LA DETERMINAZIONE DI UN TERMINE ESTERNO DEL COMPOSTO PER SOMMATORIA E CONSEGUENTE FRAZIONAMENTO DELLE ASSENZE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MORBILITÀ DISCONTINUA E REITERATA - CONTRATTO COLLETTIVO DISCIPLINANTE IL COMPORTO SECCO E NON ANCHE QUELLO PER SOMMATORIA - INTEGRAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - VALUTAZIONE, DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, COME ELEMENTO DI IRRAZIONALITÀ LA DETERMINAZIONE DI UN TERMINE ESTERNO DEL COMPOSTO PER SOMMATORIA E CONSEGUENTE FRAZIONAMENTO DELLE ASSENZE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di morbilità discontinua e reiterata, ove si renda necessaria l'integrazione secondo equità della norma del contratto collettivo di categoria perché contenente soltanto la disciplina del comporto secco e non anche quella del comporto per sommatoria, la valutazione del giudice del merito è sindacabile in Sede di legittimità solo se non realizzi il contemperamento degli opposti interessi delle parti e non sia conforme al canone di logicità; non può però esser valutato come elemento di irrazionalità il fatto che la Determinazione secondo equità di un termine esterno del comporto per sommatoria, ossia dell'arco di tempo in cui devono essere sommate le singole assenze del lavoratore, comporti il frazionamento delle assenze medesime rimanendo alcune incluse nel periodo predetto ed altre ricadendo invece in un precedente o successivo periodo, giacché tale frazionamento è inevitabile qualunque sia il criterio adottato. (nella specie la S.C. ha confermato la valutazione del giudice del merito che - per determinare il termine esterno del comporto per sommatoria - aveva fatto riferimento allo specifico periodo di vigenza del contratto collettivo e non ad un pari arco di tempo calcolato a ritroso dalla data del licenziamento). (V 2135/84, mass n 434174; (V 2134/84, mass n 434173; (V 4959/83, mass n 429831).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)