Sez. L, Sentenza n. 9187 del 11/12/1987 (Rv. 456408 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIE, PERDITA DELLA CAPACITÀ DI SVOLGERE LE MANSIONI AFFIDATE ED ASSENTEISMO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - MORBILITÀ DISCONTINUA NON DISCIPLINATA NÈ ESCLUSA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - MALATTIE, PERDITA DELLA CAPACITÀ DI SVOLGERE LE MANSIONI AFFIDATE ED ASSENTEISMO - DISTINZIONE - CONSEGUENZE RISPETTIVE - MORBILITÀ DISCONTINUA NON DISCIPLINATA NÈ ESCLUSA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL COMPORTO PER SOMMATORIA - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI.*
Il caso di malattia soggetto alla disciplina dell'art. 2110 cod. civ. - dalla quale esula, comportando la risoluzione del contratto secondo le norme generali in tema d'impossibilità sopravvenuta, quello della perdita della capacità del lavoratore di svolgere le mansioni affidategli - si riferisce, oltre che all'ipotesi della malattia unica, anche a quella di una pluralità di episodi morbosi discontinui (della stessa o di diversa natura), che è fenomeno distinto dal cosiddetto assenteismo (ripetizione di assenze di chi non sia ammalato), sicché, essendo detta norma speciale e derogatoria rispetto all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il datore di lavoro, anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, non può licenziarlo per giustificato motivo, ma può esercitare il recesso solo dopo il cosiddetto periodo di comporto. Peraltro, in relazione all'ipotesi della cosiddetta morbilità discontinua, ove essa non sia espressamente disciplinata (nè deliberatamente esclusa) dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, spetta al giudice del merito determinare equitativamente il comporto per sommatoria e tale operazione - che implica la fissazione di un termine "interno" (corrispondente alla somma delle assenze causate dai singoli episodi morbosi) e di un termine "esterno" (costituito dall'arco temporale entro il quale tali episodi devono rientrare) deve essere compiuta nel razionale contemperamento degli opposti interessi delle parti. (V 5524/86, mass n 448041; (V 2056/86, mass n 445261; (V 3037/85, mass n 440747; (V 3000/85, mass n 440718; (V 2868/85, mass n 440618; (V 6163/83, mass n 430953; (V 5296/83, mass n 430200; (V 5296/83, mass n 430201; (V 140/83, mass n 424946; (V 2072/80, mass n 405727).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)