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Sez. 2, Sentenza n. 4817 del 30/05/1987 (Rv. 453453 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453453-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La consulenza tecnica d'uffici, quale fonte di prova, è liberamente valutabile dal giudice, il quale, ove ne condivida le conclusioni, può senz'altro recepirle, senza doversi soffermare ad un dettagliato esame delle ragioni che lo inducono a far proprie le osservazioni del consulente. (V 5446/81, mass n 416155; (V 5447/81, mass n 416162).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)