Sez. 3, Sentenza n. 38364 del 27/06/2013 Ud. (dep. 18/09/2013) Rv. 256387 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione di rifiuti - Reato - Soggetto attivo - Titolare di impresa - Responsabile di ente - Individuazione - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale sua o dell'attività medesima. (In applicazione di tale principio è stato ritenuto soggetto attivo del reato anche l'imprenditore agricolo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)