Sez. 3, Sentenza n. 30133 del 05/04/2017 Ud. (dep. 15/06/2017) Rv. 270323 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito incontrollato - Occasionalità della condotta - Sufficienza - Destinatari - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile anche in caso di attività occasionale commessa non soltanto dai titolari di imprese e responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche da qualsiasi impresa avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)