Sez. 3, Sentenza n. 33423 del 01/06/2023 Ud. (dep. 31/07/2023) Rv. 284999 - 01
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE | Contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Rifiuti riferiti ad attività esercitabili in maniera episodica e illegale dall'impresa o dall'ente cui è preposto l'imputato - Configurabilità del reato - Ragioni - Fattispecie.
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE
Integra la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la condotta del titolare di un'impresa o del responsabile di un ente che abbandoni o depositi in modo incontrollato rifiuti derivanti dallo svolgimento di attività comunque riconducibili all'impresa o all'ente, in quanto dagli stessi esercitabili anche in maniera occasionale ed illegale, essendo esclusa la configurabilità dell'illecito penale nel solo caso in cui i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l'impresa o l'ente. (Fattispecie relativa allo sversamento ripetuto e incontrollato, da parte del titolare di un'impresa esercente attività edile, di quantitativi non irrilevanti di materiali provenienti da demolizioni, di legnami e di metalli, in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto la configurabilità della contravvenzione).
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)