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Sez. 3, Sentenza n. 3093 del 09/05/1986 (Rv. 446104 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITÀ DEL PADRONE O DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE INCOMBENZE O MANSIONI AFFIDATE AL DOMESTICO O COMMESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446104-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITÀ DEL PADRONE O DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE INCOMBENZE O MANSIONI AFFIDATE AL DOMESTICO O COMMESSO - IRRILEVANZA.*

Per l'affermazione della responsabilità del padrone o del committente, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per il danno conseguito al fatto illecito del domestico o del commesso, e sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del commesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le incombenze o mansioni a quello affidate abbiano reso possibile o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno, restando invece irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti delle incombenze o mansioni affidate al predetto. (Conf 20/85, mass n 438225; (Conf 100/82, mass n 417782; (Conf 294/81, mass n 410726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)