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Sez. 3, Sentenza n. 4927 del 11/08/1988 (Rv. 459748 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITÀ DEL PADRONE O DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE INCOMBENZE O MANSIONI AFFIDATE AL DOMESTICO O COMMESSO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459748-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE - RESPONSABILITÀ DEL PADRONE O DEL COMMITTENTE - PRESUPPOSTI - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE INCOMBENZE O MANSIONI AFFIDATE AL DOMESTICO O COMMESSO - IRRILEVANZA.*

Per l'affermazione della responsabilità del padrone o del committente, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., per il danno conseguito al fatto illecito del domestico o del commesso, è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del commesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le incombenze o mansioni a quello affidate abbiano reso possibile o, comunque, agevolato il comportamento produttivo del danno, restando invece irrilevante che tale comportamento abbia esorbitato dai limiti delle incombenze o mansioni affidate al predetto. (nella specie, ribadito il principio, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva escluso la responsabilità di una banca per l'operato di un funzionario che aveva esorbitato dai limiti dei poteri attribuitigli senza accertare specificamente la natura delle mansioni affidate con riguardo all'incarico di acquisizione di nuovi clienti). (V 2994/87, mass n 452090; (Conf 3093/86, mass n 446104; (Conf 20/85, mass n 438225; (Conf 100/82, mass n 417782; (Conf 294/81, mass n 410726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)