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Sez. 3, Sentenza n. 10040 del 29/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 209483 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Per adesione ad agitazione di categoria - Rinvio del dibattimento - Necessità della comunicazione e dell'assenza di ragioni di urgenza - Fattispecie: violazione della legge antisismica.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209483-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Per potersi riconoscere la natura di legittimo impedimento ai sensi dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. alla partecipazione dell'avvocato difensore ad uno sciopero di categoria, è necessario che la partecipazione sia tempestivamente comunicata dall'associato e che non sussistano validi motivi di urgenza per la celebrazione del procedimento, come quello della imminente scadenza del termine di prescrizione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la prescrizione per i reati previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n.64 in materia di costruzioni in zone sismiche, fosse imminente, dovendosi tener conto solo della sospensione automatica ex art. 44 legge 28 febbraio 1985, n.47 e non di quella prescritta dall'art. 38 stessa legge, non essendo stata all'epoca prodotta alcuna istanza di condono edilizio corredato dal versamento dell'oblazione).(v. Corte Cost. 27.5.1996, n.171).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)