Sez. 1, Sentenza n. 7455 del 01/06/1982 Ud. (dep. 28/07/1982) Rv. 154811 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROCESSI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - RIUNIONE - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROCESSI PENDENTI DAVANTI A GIUDICI DIVERSI - RIUNIONE - INAMMISSIBILITÀ - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
La riunione dei giudizi, anche ai fini della continuazione, è possibile soltanto se i procedimenti si trovano nella stessa fase e pendono davanti allo stesso giudice. Non è infatti consentito dall'ordinamento vigente che un giudice possa efficacemente disporre circa il modo in cui devono svolgersi giudizi non affidati alla sua cognizione ed in corso davanti ad uffici giudiziari diversi. (Conf mass n 152800; (Conf mass n 152428 ed ivi citate; (Conf mass n 151225; (Conf mass n 148784; (Conf mass n 147049).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)