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Sez. L, Sentenza n. 5941 del 24/03/2004 (Rv. 571520 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI | Mancanza, per qualsiasi ragione, dell'atto amministrativo presupposto - Conseguenze - Inefficacia del contratto - Configurabilità - Fondamento - Potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti del procedimento di evidenza pubblica - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571520-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - ATTI PRECEDENTI

Nei contratti ad evidenza pubblica la scelta del soggetto con il quale stipulare il contratto è totalmente sottratta all'ambito dei poteri di autonomia negoziale delle amministrazioni pubbliche ed è affidata a moduli di diritto pubblico, consistenti in procedimenti che culminano nel provvedimento amministrativo di individuazione del contraente. Ne consegue che la mancanza, per qualsiasi ragione, del provvedimento presupposto rende giuridicamente inefficace il contratto, che deve essere considerato come mai stipulato con la controparte, e poiché tale condizione di inefficacia discende, non dalla disfunzione del procedimento di evidenza pubblica, ma dalla mancanza del provvedimento presupposto, deve escludersi che l'effetto costitutivo della caducazione del contratto possa derivare dalla statuizione di annullamento adottata dal giudice amministrativo, derivando esso direttamente dalla legge, che lo collega alla mancanza del relativo provvedimento. Al giudice ordinario compete quindi di accertare la inefficacia del contratto, senza tuttavia che ciò comporti il potere di sindacare in alcun modo la procedura di individuazione del contraente e di disapplicare il provvedimento amministrativo, restando devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di evidenza pubblica. (Nella specie, la S.C., correggendone la motivazione alla luce dei principi suindicati, ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per ingiustificata risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale di una ASL, determinata dall'annullamento, con sentenza del giudice amministrativo, dell'atto di nomina, con conseguente ritenuta caducazione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1441, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1994 num. 512 art. 1, Legge 17/10/1994 num. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)