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Sez. U, Ordinanza n. 2065 del 11/02/2003 (Rv. 560408 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Direttore generale di aziende sanitarie - Rapporto di lavoro - Natura - Di diritto privato - Conseguenze in tema di giurisdizione sulle relative controversie - Delibera regionale di mancata conferma nell'incarico quale fonte di pretesa risarcitoria - Dedotta violazione delle regole di correttezza comportamentale nell'adozione della misura - Azione relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560408-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In base all'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e succ. modifiche, il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie è regolato da un contratto di diritto privato, qualificabile come rapporto di lavoro autonomo, con la conseguenza che, per regola generale, le relative controversie rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, fatta eccezione soltanto per quelle che riguardano l'impugnazione della delibera regionale di conferma o mancata conferma nell'incarico, atteso che tale provvedimento, condividendo la natura dell'atto di nomina, implica una valutazione discrezionale sull'idoneità del direttore generale a svolgere l'incarico affidatogli, indipendentemente dall'avere egli contravvenuto ai propri doveri, e riguardo ad esso l'interessato è titolare solo di una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. Ove però l'interessato, senza impugnare la predetta delibera regionale, si riferisca al provvedimento di mancata conferma nell'incarico quale fonte di una pretesa civilistica di risarcimento del danno, deducendo la violazione, da parte della Regione, delle regole di correttezza comportamentale nell'adozione della misura operativa e gestoria, posta in essere con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, la relativa controversia rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1994 num. 512 art. 1, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)