Sez. 3, Sentenza n. 6703 del 04/08/1987 (Rv. 454920 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 17 LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE (INDENNITÀ PER I) - DISCIPLINA TRANSITORIA EX ART. 17 LEGGE N. 203 DEL 1982 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di contratti agrari, con riguardo alla disciplina dei miglioramenti, la disposizione transitoria contenuta nella seconda parte del settimo comma dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982 - che prevede l'aumento del canone e l'indennità, nelle rispettive ipotesi, in caso di opere di cui all'art. 16 "comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore" della legge citata - va intesa nel senso che le dette opere sono legittime e danno diritto alla relativa indennità per l'affittuario od all'aumento del canone per il lavoratore, ove la loro esecuzione abbia avuto luogo con il rispetto delle condizioni stabilite dalla precedente legge 11 febbraio 1971 n. 11, cioè con il consenso dell'altra parte o, in Mancanza, previa disposizione autorizzativa dell'ispettorato agrario, atteso che l'avverbio "comunque" correlato alla loro esecuzione non può essere interpretato nel senso di "in ogni caso" siano state eseguite opere di miglioramento nel vigore della precedente normativa, ostandovi la logica interna della nuova legge ed il rispetto della continuità della disciplina legislativa in materia. (V 1058/87, mass n 450617).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2164, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 19, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)