diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1340 del 13/02/1997 (Rv. 502400 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria sui depositi bancari ex art. 7 D.L. n. 333 del 1992 - Commisurazione alla disponibilità del correntista - Esclusione - Riferimento al saldo contabile - Necessità.
Stato
decisa il 1997-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502400-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

La pronuncia del conciliatore che affermi che l'imposta straordinaria del 6 per mille sui depositi bancari di cui all'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in legge 8 agosto 1982 n. 359, nella ipotesi di conto corrente bancario deve essere commisurata alla disponibilità del correntista alla data del 9 luglio 1992 e non al saldo contabile, escludendo dall'imponibile l'importo di un assegno tratto prima del 9 luglio 1992, ma addebitato sul conto vari giorni dopo, viola i principi, sottesi allo intervento di imposizione straordinaria sui redditi e sui patrimoni, realizzato con il citato art. 7 al fine di risanamento della finanza pubblica, e regolatori dell'adottato prelievo "una tantum", della oggettività del parametro di ragguaglio e della semplicità ed automaticità dell'accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)