Sez. 3, Sentenza n. 9170 del 05/11/1994 (Rv. 488401 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Determinazione del "quantum" - Criteri - Tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie ovvero criterio equitativo - Applicabilità eventualmente congiunta - Facoltà discrezionale del giudice - Sottrazione al sindacato di legittimità - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Nell'ipotesi di liquidazione di danni alla persona che si proiettano con carattere di permanenza nel futuro, il giudice del merito deve necessariamente procedere alla determinazione del "quantum debeatur" attraverso calcoli di probabilità, relativi all'ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale. Pertanto, il giudice o ricorrerà puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero applicherà le tabelle di capitalizzazione approvate con R.D. n. 1403 del 1922, ovvero, ancora, contempererà l'uno e l'altro criterio, particolarmente utilizzando i dati delle tabelle quali dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa, oppure, ancora, apportando alla liquidazione una riduzione, in considerazione del cosiddetto "scarto" tra vita fisica e lavorativa. Tutto ciò, sempre secondo apprezzamenti sottratti al sindacato di legittimità, ove congruamente motivati ed immuni da vizio logico e giuridico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)