Sez. 5, Sentenza n. 38085 del 05/07/2012 Ud. (dep. 02/10/2012) Rv. 253545 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Atto pubblico attestante il falso - Reato "ex" art. 479 cod. pen. - Invocabilità della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. - Principio "nemo tenetur se detegere" - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falso in atto pubblico, il pubblico ufficiale estensore dell'atto (nella specie, un verbale di arresto) non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto (art. 51 cod. pen.), "sub specie" del principio "nemo tenetur se detegere", per avere attestato il falso al fine di non fare emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio in esso rappresentato, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)