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Sez. 5, Sentenza n. 12697 del 20/11/2014 Ud. (dep. 25/03/2015) Rv. 263034 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Falso in atto pubblico - Efficacia scriminante del principio "nemo tenetur in se detegere" - Esclusione - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263034-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

È inapplicabile la scriminante dell'esercizio del diritto, ex art. 51 cod. pen. - sub specie del principio "nemo tenetur se detegere" - ai reati di falso in atto pubblico; né, in tal caso, sussiste la violazione dell'art. 6 CEDU, il quale nel riconoscere al soggetto il diritto a tacere e a non contribuire alla propria incriminazione a conferma e garanzia irrinunciabile dell'equo processo, opera esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato e non nella fase ad esso precedente e relativa alla commissione di un reato, stante la sua "ratio" consistente nella protezione dell'imputato da coercizioni abusive da parte dell'autorità. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità in ordine ai reati di cui agli art. 110, 476 e 479 cod. pen. di un capitano dei Carabinieri per avere concorso nella redazione di falsi contenuti in verbali di perquisizione, sequestro ed arresti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)