Sez. 1, Sentenza n. 3663 del 08/04/1998 (Rv. 514390 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Provvedimento del giudice dell'esecuzione con assegnazione al creditore di una somma - Fallimento del debitore anteriore al materiale passaggio della somma nella sfera patrimoniale del creditore - Spettanza della somma al curatore - Configurabilità .
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI
In presenza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale viene disposta l'assegnazione di una somma di denaro al creditore procedente, la proprietà di detta somma rimane del debitore fino a quando non avvenga in concreto il passaggio nella sfera patrimoniale del creditore ("traditio in manum"). Consegue che qualora il fallimento del debitore venga pronunziato prima che sia avvenuto il pagamento della somma, legittimamente il pretore, quale giudice dell'esecuzione, autorizza il trasferimento della somma al curatore del fallimento, mentre al creditore procedente rimane precluso di pretenderne la consegna e di soddisfare il proprio credito al di fuori della procedura fallimentare.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)