Sez. L, Sentenza n. 1148 del 04/02/1988 (Rv. 457388 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO, DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA QUALIFICA PRETESA DAL LAVORATORE MA CON DECORRENZA POSTERIORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO, DEL RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA QUALIFICA PRETESA DAL LAVORATORE MA CON DECORRENZA POSTERIORE - IRRILEVANZA.*
L'accertamento del giudice del merito, che, in base al confronto fra la disciplina collettiva di diritto comune in tema d'inquadramento e le mansioni in concreto svolte dal lavoratore, ritenga infondata la pretesa del medesimo ad una determinata qualifica, è incensurabile in Sede di legittimità, ove sostenuto da motivazione immune da vizi e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, la cui eventuale violazione deve formare oggetto di denuncia specifica. Fra i vizi anzidetti non rientra la mancata considerazione della circostanza che il datore di lavoro abbia, con decorrenza posteriore a quella pretesa dal lavoratore, riconosciuto al medesimo la rivendicata qualifica nonostante l'identità dell'attività lavorativa, trattandosi di elemento di valutazione inidoneo a sovvertire il risultato dell'accertamento compiuto in base al confronto fra qualifiche astratte e mansioni effettive. (V 4289/86, mass n 447057; (V 205/82, mass n 417897; (V 6708/81, mass n 417589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)