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Sez. L, Sentenza n. 12271 del 20/08/2003 (Rv. 566102 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordi Interconfederali - Criteri interpretativi rilevanti - Principio di coerenza con l'ordinamento statale - Inclusione, ex art. 1369 cod. civ. - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566102-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione degli Accordi Interconfederali che, stipulati direttamente dalle Confederazioni sindacali e datoriali, sono volti a regolamentare singoli istituti per i quali le parti contraenti ritengono utile apprestare una disciplina uniforme per una pluralità di categorie di lavoratori, deve farsi applicazione, oltre che del criterio logico - sistematico di cui all'art. 1363 cod. civ., anche del principio di coerenza con l'ordinamento statale, comportante la necessità che i suddetti accordi siano letti in coerenza con gli istituti legali su cui vengono ad incidere, con il conseguente rifiuto di opzioni interpretative dirette a contraddirne le relative discipline ed a porsi in contrasto con norme inderogabili volte a tutelare interessi indisponibili. Ed invero le singole clausole degli Accordi Interconfederali devono intendersi, ai sensi della regola ermeneutica dettata dall'art. 1369 cod. civ., nel senso più conveniente alla <natura> ed all'<oggetto> degli accordi stessi, con riferimento quindi a materie che, seppure specifiche del mondo sindacale, trovano però nella legge una regolamentazione diretta a fissare, alla stregua dei principi costituzionali, un giusto bilanciamento tra contrapposti interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1369

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)