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Sez. L, Sentenza n. 8896 del 11/10/1996 (Rv. 500061 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE | Giudizio sulla legittimità del licenziamento per sottrazione di beni aziendali - Assoluzione del lavoratore in sede penale - Mancata partecipazione del datore di lavoro al giudizio penale - Efficacia del giudicato penale in sede civile - Esclusione ex art. 654 nuovo cod. proc. pen. - Ragione della mancata partecipazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500061-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PERCHÉ IL FATTO NON SUSSISTE

Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore sulla base dell'addebito di avere concorso alla sottrazione di materiali di pertinenza aziendale, il giudice non è vincolato dal giudicato penale di assoluzione del lavoratore dall'imputazione di furto con la formula "perché il fatto non sussiste", ed è quindi abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale della società datrice di lavoro, pur posta in condizione di farlo, in quanto l'art. 654 del nuovo cod. proc. pen., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, chiaramente esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)