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Sez. 5, Sentenza n. 8258 del 31/03/2008 (Rv. 602339 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Contributo integrativo ex art. 10 della legge n. 6 del 1981, nel testo novellato dalla legge n. 290 del 1990 - Deducibilità dal reddito ai fini dell'IRPEF e dell'IVA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602339-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI

Non rientra tra gli oneri deducibili dal reddito il contributo integrativo corrisposto alla Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti ai sensi dell'art. 10 della legge n. 6 del 3 marzo 1981, nel testo novellato dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290, posto che, a differenza del contributo soggettivo, per il quale l'art. 9, n. 5, della legge n. 6 del 1981 prevede espressamente la deducibilità, il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale né al volume di affari del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1981 num. 6 art. 9 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 6 art. 10, Legge 11/10/1990 num. 290 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)