Sez. 5, Sentenza n. 1605 del 26/01/2006 (Rv. 586728 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI | Ragionieri e periti commerciali - Contributi previdenziali ex art. 31 della legge n. 414 del 1991 - Natura obbligatoria - Esclusione - Conseguenze - Assoggettabilità al regime fiscale di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Deducibilità ai sensi del d.lgs. n. 47 del 2000 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI
La facoltà, che l'art. 31, comma primo, della legge 6 agosto 1991, n. 414 riconosce agli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, di procedere al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale comporta, ove esercitata, che i contributi medesimi non possano qualificarsi come obbligatori: essi, pertanto, non sono assoggettabili, in quanto tali, al regime fiscale previsto dall'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore nell'anno 1991, atteso che il beneficio della deducibilità di tali oneri è stato esteso alle contribuzioni facoltative soltanto dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, applicabile soltanto ai contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2001, e non avente quindi efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1991 num. 414 art. 31, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 13, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)