Sez. L, Sentenza n. 11892 del 22/10/1999 (Rv. 530735 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Produzione dell'autorizzazione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limite - Effetto retroattivo - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio, necessaria perché un ente pubblico possa agire o resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum, ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente medesimo, con la conseguenza che la detta autorizzazione può intervenire o essere prodotta in ogni stato e grado del giudizio - con efficacia convalidante dell'attività processuale svolta in precedenza - con il solo limite che il giudice non abbia già rilevato il vizio dichiarando la inammissibilità dell'atto introduttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)