Sez. 1, Sentenza n. 21413 del 05/10/2006 (Rv. 591926 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Delibera - Produzione nel prosieguo del giudizio - Conseguenti regolarizzazione del contraddittorio e ratifica dell'attività svolta dal difensore - Configurabilità - Limiti - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
L'autorizzazione a stare in giudizio da parte del competente organo collegiale, richiesta dalla legge per gli enti pubblici, costituendo requisito, non già di validità, ma di efficacia della costituzione in giudizio dell'ente, rende regolare il contraddittorio e ratifica l'attività svolta dal difensore se prodotta in corso di causa, anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione o per l'opposizione a decreto ingiuntivo, a meno che il giudice del merito non abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell'atto compiuto in mancanza della delibera.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)