Sez. L, Sentenza n. 5743 del 27/06/1997 (Rv. 505503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Cure idrotermali - Indifferibilità - Potere del datore di lavoro di anticipare corrispondentemente le ferie - Sussistenza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
In mancanza di prova da parte del lavoratore dell'incompatibilità in concreto tra il godimento delle ferie annuali e le cure idrotermali (in conformità dei principi enunciati da Corte cost. n. 297 del 1990) è configurabile la facoltà del datore di lavoro, nel quadro del suo potere discrezionale di fissare il periodo di godimento del riposo annuale contemperando le esigenze dell'impresa con quelle dei lavoratori, di anticipare le ferie del lavoratore al fine di farle coincidere con il periodo fissato dal lavoratore per lo svolgimento di tali cure sulla base di una certificazione sanitaria della loro indifferibilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 683, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)