Sez. L, Sentenza n. 784 del 29/01/1988 (Rv. 457192 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - CONGEDO STRAORDINARIO - PERMESSO - PER CURE IDROTERMALI FUORI DEL PERIODO DI CONGEDO ORDINARIO E DI FERIE ANNUALI - TRATTAMENTO ECONOMICO EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL LAVORATORE AD ASSENTARSI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA TERAPIA - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 32, PRIMO COMMA, 36, ULTIMO COMMA, E 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - CONGEDO STRAORDINARIO - PERMESSO - PER CURE IDROTERMALI FUORI DEL PERIODO DI CONGEDO ORDINARIO E DI FERIE ANNUALI - TRATTAMENTO ECONOMICO EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DIRITTO DEL LAVORATORE AD ASSENTARSI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA TERAPIA - SUSSISTENZA - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 32, PRIMO COMMA, 36, ULTIMO COMMA, E 3 COST. - INSUSSISTENZA.*
Nel regime dell'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge 11 novembre 1983 n. 638), la situazione del lavoratore dipendente - pubblico o privato - che sia stato autorizzato dal datore di lavoro, con un provvedimento comunque denominato (congedo straordinario, aspettativa, permesso), ad assentarsi, fuori del periodo di congedo ordinario e di ferie annuali, per l'effettuazione di cure idrotermali, a seguito di motivata rescrizione di uno specialista della U.S.l. (ovvero di medici dell'i.N.P.S. o dell'i.N.A.I.L., se il lavoratore è avviato alla cura da tali istituti), per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, non è identica né equiparabile, quanto al trattamento economico per il periodo di astensione dal lavoro, allo stato di malattia previsto dall'art. 2110 cod. civ., avendo tale norma riguardo ad uno stato morboso tale da comportare per se stesso l'incapacità temporanea ed assoluta del dipendente ad eseguire la prestazione lavorativa. L'inapplicabilità dell'art. 2110 cod. civ. (salva l'ipotesi eccezionale che il lavoratore in cura idrotermale si trovi anche nell'impossibilità di adempiere la propria prestazione a causa della malattia da cui è affetto) comporta che il dipendente ha diritto ad assentarsi, alle condizioni e nei limiti prescritti dal citato art. 13, per l'effettuazione della terapia idrotermale, ma non anche a conservare il trattamento economico, ove ciò non sia previsto da diversa disciplina legale o contrattuale del rapporto di lavoro, senza che ne derivi alcun contrasto con i principi costituzionali in tema di tutela della salute, d'irrinunciabilità delle ferie annuali retribuite e di parità di trattamento (artt. 32, primo comma, 36, ultimo comma, e 3 cost.). (contra 7279/87, mass n 455371; (contra 4279/87, mass n 453036; (contra 5218/87, mass n 453812; (contra 49/87, mass n 449855; (contra 7875/86, mass n 449814; (contra 4336/86, mass n 448550).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)