Sez. 1, Sentenza n. 12515 del 11/12/1997 (Rv. 510829 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione emessa a carico del solo rappresentante legale di una persona giuridica - Persona giuridica - Soggetto "interessato" a proporre opposizione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deriva, non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente può avere alla rimozione del provvedimento (quale quello di sottrarsi all'esercizio dell'eventuale azione di regresso), bensì dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento di cui egli sia destinatario, con al conseguenza che il vincolo di solidarietà, che esiste tra la persona giuridica ed il proprio rappresentante, non comporta che essa possa considerarsi "interessata", a norma dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, a proporre opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa a carico del solo legale rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza - ingiunzione - e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (nella specie, venivano emesse ordinanze - ingiunzioni nei confronti dell'amministratore di una società, nonché di ciascuno degli altri tre soci; l'amministratore, nella qualità di legale rappresentante della società, proponeva opposizione, riconoscendo di dover pagare la sanzione, ma chiedendo l'annullamento delle ingiunzioni emesse nei confronti degli altri soci non amministratori; il pretore aveva accoglieva l'opposizione. La S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, ha cassato senza rinvio la sentenza pretorile).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)