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Sez. L, Sentenza n. 5963 del 04/11/1988 (Rv. 460408 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSICURATIVA PER MALATTIA DIVERSA DA QUELLA DENUNCIATA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460408-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - DOMANDA DI PRESTAZIONE ASSICURATIVA PER MALATTIA DIVERSA DA QUELLA DENUNCIATA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Con riguardo alla Costituzione di rendita per malattia professionale, non può essere considerata nuova, sia in Sede di procedura amministrativa che giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata (e rivelatasi insussistente) rientri sempre - pur implicando una diversa qualificazione tabellare - nel quadro della sintomatologia allegata e sia correlata alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di una diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo allegato, consentita in Sede giudiziaria anche al giudice d'appello, previo esperimento, ove necessario, di nuova consulenza tecnica. (V 2936/87, mass n 452047; (V 5373/86, mass n 447918).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 81, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)