Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 25/02/2004 (Rv. 570496 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Ricorso giurisdizionale - Procedimento - Audizione del ricorrente - Comunicazione dell'udienza di comparizione - Necessità - Conseguenze - Nullità della decisione - Presenza dell'interessato all'udienza fissata su richiesta del difensore per replica alle deduzioni del Prefetto - Diritto di audizione - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Ai sensi dell'art. 13, comma nono, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 189 del 2002, il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo solo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. L'omessa audizione dell'interessato, a cui sia stata data comunicazione dell'udienza di trattazione, non è causa di nullità quando, come nella specie, l'intimato non sia comparso all'udienza a tal uopo fissata e sia invece intervenuto a quella successiva, fissata su richiesta del difensore al solo scopo di consentire la replica alla comparsa di risposta del Prefetto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)