Sez. 1, Sentenza n. 15413 del 05/12/2001 (Rv. 550901 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto prefettizio di espulsione - Ricorso - Procedimento - Audizione dell'interessato - Necessità - Formalità - Notificazione all'interessato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza camerale a cura della cancelleria - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Nel procedimento conseguente al ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, il giudice deve in ogni caso sentire l'interessato, sì che si rende necessario, all'uopo, da un canto, la notifica, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'autorità amministrativa emittente il detto provvedimento, dall'altro, la comunicazione al difensore del ricorrente della data dell'audizione, potendo il ricorso avverso il decreto di espulsione essere sottoscritto personalmente dall'interessato, ma dovendo quest'ultimo essere necessariamente assistito, nel procedimento camerale, da un difensore di fiducia o d'ufficio, ex art. 13 D.Lgs. 286/1998 (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la decisione del giudice di merito che aveva dichiarato l'inefficacia e l'estinzione del ricorso per mancata presentazione dell'interessato senza curare che, della data fissata, fosse dato avviso a quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)