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Sez. 1, Sentenza n. 10303 del 16/07/2002 (Rv. 555803 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Ricorso giurisdizionale - Procedimento - Audizione del ricorrente - Comunicazione dell'udienza di comparizione - Necessità - Conseguenze - Nullità della decisione - Presenza all'udienza del difensore di ufficio - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555803-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il provvedimento che definisce il giudizio conseguente al ricorso dello straniero avverso il decreto di espulsione è nullo se l'opponente non è stato posto in condizione di essere sentito in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 13, comma nono, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per non essergli stata data comunicazione dell'udienza di comparizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, e non rileva la presenza all'udienza del difensore nominato d'ufficio, poiché, dato il meccanismo previsto per la nomina, non sussiste alcun collegamento tra lo stesso e l'espulso, se non quello che può solo eventualmente intervenire al di fuori del processo, o in sede di udienza stessa (ove entrambi vi compaiano).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)