Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. (dep. 22/07/2014) Rv. 261936 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Atti già formati da acquisire al procedimento - Obbligo di traduzione nella lingua italiana - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria che procede, mentre per quelli già formati, che vengono acquisiti al processo, si applica la disciplina dettata dagli artt. 143, comma secondo, e 242, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che la loro traduzione è obbligatoria solo se l'utilizzazione di essi possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata commutazione linguistica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la mancata traduzione in lingua italiana di atti e documenti, tra i quali un interrogatorio, acquisiti nella fase delle indagini a seguito di rogatoria internazionale oggetto di generica indicazione da parte della difesa, e comunque non utilizzati nel corso del processo, costituisce motivo di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)