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Sez. 2, Sentenza n. 46439 del 15/09/2023 Cc. (dep. 17/11/2023) Rv. 285520-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Procedimento di riesame - Produzioni difensive - Documenti in lingua straniera - Onere di traduzione a carico della parte - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285520-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

Nel procedimento di riesame, caratterizzato da tempi assai ravvicinati e da adempimenti il cui mancato rispetto può comportare l'inefficacia della misura, è onere della parte e non del giudice provvedere a che la documentazione prodotta sia redatta in lingua italiana o accompagnata dalla sua traduzione formale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la declaratoria, del giudice dell'appello cautelare, di inammissibilità della documentazione prodotta dalla difesa, consistente nel passaporto con visti, nella ricevuta di cambio-valuta, nella copia del reddito da lavoro ed in una visura camerale, redatti in lingua straniera e non tradotti).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)