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Sez. L, Sentenza n. 6799 del 11/05/2002 (Rv. 554337 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante a soggetti danneggiati da trasfusioni - Decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge n. 210 del 1992 - Esclusione - Diversità di trattamento rispetto all'indennizzo spettante ai soggetti riportanti lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'art. 3 Cost..
Stato
decisa il 2002-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554337-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, non prevede il diritto del soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l'indennizzo sin dal momento di entrata in vigore della legge medesima, in quanto la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi derivati e la diversità dell'evento dannoso può ben giustificare la diversità dell'indennizzo accordato.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)