Sez. L, Sentenza n. 11659 del 29/07/2003 (Rv. 565498 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno "una tantum" previsto dall'art. 2 della legge n. 210 del 1992, come sostituito dall'art. 7 D.L. n. 548 del 1996 - Aventi diritto - Soggetti di cui all'art. 1, comma primo, della legge n. 210 del 1992 - Soggetti con epatiti contratte a seguito di trasfusioni - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'assegno "una tantum", previsto dall'art. 7 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che ha sostituito il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo, e 3, comma settimo, di tale legge, nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento prima dell'entrata in vigore della predetta legge e l'ottenimento della prestazione determinata a norma della stessa legge, il diritto - fuori dell'ipotesi dell'art. 2043 cod. civ. - a un equo indennizzo a carico dello Stato per le menomazioni riportate a causa di vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica (sent. n. 18 del 1996), non spetta a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 210 del 1992, ma soltanto a quelli considerati dall'art. 1, comma primo, con esclusione, quindi, dei soggetti che abbiano contratto l'epatite C a seguito di trasfusioni eseguite prima della data di entrata in vigore della medesima legge (cfr. Corte cost., sentenze nn. 226 e 423 del 2000 e ordinanza n. 522 del 2000).
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 548 art. 7 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)