Sez. 3, Sentenza n. 854 del 12/02/1982 (Rv. 418686 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'eccessiva onerosità sopravvenuta, che costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., si identifica in un avvenimento imprevedibile e straordinario, estraneo al regolamento contrattuale, che abbia alterato il convenuto rapporto di proporzionalità fra le reciproche prestazioni dei contraenti. L'accertamento, da parte del giudice del merito, della sussistenza o meno degli indicati caratteri di imprevedibilità e straordinarietà (addotti, nella specie concernente preliminari di compravendita di appartamenti da costruire, in relazione all'aumento dei costi dell'attività edilizia) è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 1258/81, mass n 411837; (V 837/79, mass n 397012; (V 3632/71, mass n 355360).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)