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Sez. 3, Sentenza n. 854 del 12/02/1982 (Rv. 418686 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418686-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'eccessiva onerosità sopravvenuta, che costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., si identifica in un avvenimento imprevedibile e straordinario, estraneo al regolamento contrattuale, che abbia alterato il convenuto rapporto di proporzionalità fra le reciproche prestazioni dei contraenti. L'accertamento, da parte del giudice del merito, della sussistenza o meno degli indicati caratteri di imprevedibilità e straordinarietà (addotti, nella specie concernente preliminari di compravendita di appartamenti da costruire, in relazione all'aumento dei costi dell'attività edilizia) è insindacabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 1258/81, mass n 411837; (V 837/79, mass n 397012; (V 3632/71, mass n 355360).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)