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Sez. 3, Sentenza n. 3875 del 06/06/1983 (Rv. 428802 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONFINANTE - REQUISITI - COLTIVAZIONE BIENNALE DEL FONDO - MANCANZA - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428802-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL CONFINANTE - REQUISITI - COLTIVAZIONE BIENNALE DEL FONDO - MANCANZA - PRELAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di prelazione agraria, il requisito della coltivazione diretta del fondo da almeno un biennio da parte del prelazionante è richiesto - sulla base del combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971 - anche nel caso del coltivatore diretto, proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita. Tale condizione non è pertanto configurabile - con la conseguente inesistenza del diritto di prelazione - allorché l'acquisto del fondo confinante (nella specie per successione mortis causa) e la conseguente coltivazione di esso da parte del prelazionante sia avvenuta da epoca inferiore al biennio rispetto all'atto di vendita del fondo soggetto alla prelazione. (Conf 2347/81, mass n 413101; (Conf 5305/80, mass n 409166; (Conf 4797/79, mass n 401398).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)