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Sez. 3, Sentenza n. 3175 del 09/05/1983 (Rv. 428083 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI FONDI CONFINANTI - SPETTANZA DELLA PRELAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428083-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PROPRIETARI COLTIVATORI DIRETTI DI FONDI CONFINANTI - SPETTANZA DELLA PRELAZIONE - CONDIZIONI.*

L'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817 - stante il rinvio puro e semplice alla prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590 - ha recepito integralmente la regolamentazione dettata dall'art. 8 di tale normativa, con la conseguenza che il diritto di prelazione è attribuito ai proprietari coltivatori diretti di fondi confinanti con quello oggetto della vendita alle medesime condizioni cui è stato concesso agli affittuari coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti, ivi compresa quella del periodo biennale di coltivazione del fondo posseduto. (Conf 2347/81, mass n 413101; (Conf 5305/80, mass n 409166; (Conf 4797/79, mass n 401398).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)