Sez. 1, Ordinanza n. 1334 del 24/10/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 229513 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Declaratoria di nullità della richiesta per indeterminatezza o genericità dell'imputazione - Abnormità del provvedimento - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è abnorme, e non può dunque essere oggetto di ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per la ritenuta indeterminatezza dell'imputazione, posto che la relativa decisione, per quanto intrinsecamente non corretta, esprime un effettivo potere di verifica sulla regolarità dei requisiti formali della richiesta stessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)