Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 04/04/2003 Cc. (dep. 08/07/2003) Rv. 227383 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Declaratoria di nullità per insufficiente esposizione del fatto da parte del giudice dell'udienza preliminare - Abnormità - Sussistenza - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
È abnorme l'ordinanza del g.i.p. che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per l'insufficiente enunciazione del fatto e disponga la restituzione degli atti al P.M. Anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 16.12.1999 n. 479, nessuna nullità è prevista per il caso in cui la richiesta di rinvio a giudizio manchi dei requisiti indicati nell'art. 417 cod. proc. pen. e, in particolare, di quello di cui alla lett. b) della norma, attinente all'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto. L'eventuale genericità della contestazione può essere emendata dal P.M. nel corso dell'udienza preliminare, apportando le debite integrazioni e, ove ciò non avvenga e persista il ravvisato vizio, in esito all'udienza stessa, va pronunciata sentenza di proscioglimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 417 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)