Sez. L, Sentenza n. 4278 del 20/07/1982 (Rv. 422253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO SEGUITO DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE PRESSO LA NUOVA IMPRESA - PRESUNZIONE DI FRODE - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - IRRILEVANZA - PROVA CONTRARIA ALLA PREDETTA PRESUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO SEGUITO DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE PRESSO LA NUOVA IMPRESA - PRESUNZIONE DI FRODE - ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - IRRILEVANZA - PROVA CONTRARIA ALLA PREDETTA PRESUNZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
In caso di trasferimento di azienda si presume fraudolento il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione presso la nuova impresa, con espletamento delle medesime mansioni, né può il consenso di quest'ultimo alla risoluzione immediata del rapporto desumersi dalla sola accettazione della indennità sostitutiva del preavviso, ma tale presunzione è suscettibile di prova contraria, diretta alla dimostrazione dell'effettiva sussistenza dei requisiti di una novazione del rapporto di lavoro, ancorata a cause obiettive e giustificata da esigenze aziendali concrete e reali, rimesse all'apprezzamento del giudice del merito. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del suddetto intento fraudolento senza adeguata valutazione della funzione e della portata di un accordo sindacale con il quale si era convenuta la cessazione dei rapporti dei lavoratori con l'azienda trasferita e l'instaurazione di nuovi rapporti con l'impresa cessionaria, in considerazione della crisi economica in cui la prima era venuta a trovarsi e della necessità di tutela dell'occupazione). (V 2261/81, mass n 412997; (V 1970/80, mass n 405602; (V 2872/75, mass n 376911).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)