Sez. 1, Sentenza n. 22293 del 05/05/2004 Cc. (dep. 10/05/2004) Rv. 228199 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | Rinvio limitato alla determinazione della pena - Possibilità di ritenere la detenzione come esecuzione di pena definitiva e non come custodia cautelare sottoposta ai limiti della decorrenza termini - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE
Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, la formazione del giudicato progressivo riguarda esclusivamente l'accertamento del reato e la responsabilità dell'imputato e non invece la pena e pertanto la detenzione dell'imputato deve essere considerata come custodia cautelare sottoposta alle regole sulla decorrenza termini e non come esecuzione di pena definitiva (fattispecie in cui veniva rigettata una richiesta di decorrenza termini sul presupposto che comunque la pena finale che il giudice avrebbe potuto infliggere non sarebbe stata inferiore ai nove anni di reclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)