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Sez. L, Sentenza n. 3661 del 09/08/1977 (Rv. 387297 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - INNOVATIVITA - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387297-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - GRADO DI RIDUZIONE - ART 24 DELLA LEGGE N 160 DEL 1975 - INNOVATIVITA - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI - ESCLUSIONE.*

L'art 24 primo comma della legge 3 giugno 1975 n 160, il quale stabilisce che si considera invalido l'assicurato la cui capacita di guadagno sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo, configura una norma innovativa, in ordine alla Determinazione della soglia dell'invalidita pensionabile, rispetto alla diversa disposizione di cui al primo comma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971. Detta norma, pertanto, in difetto di espressa previsione di retroattivita, non opera nei giudizi pendenti su situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge medesima. (Conf 263/76, mass n 378925).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)